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Legge 53 e Leggi sul Volontariato e l'Assistenza

Indice
Legge
53/2000
Leggi Regionali applicative L. 53
1) Regione Marche
Legge n. 266/1991 (legge sul Volontariato)
Legge
n. 53, G.U. 8 marzo 2000
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città
Nota: di
seguito è riprodotto il testo integrale della legge; si richiama l'attenzione
all'Art. 27. (Banche dei tempi).
La Camera ha approvato
in via definitiva la legge sui congedi parentali. Il provvedimento, che
concede ai genitori fino a 11 mesi complessivamente di assenza dal lavoro
per seguire i figli fino a 8 anni di età, è stato approvato con l'astensione
di Polo e Lega. I sì sono stati 210, un solo voto contrario e 139 gli
astenuti. Il ministro della Solidarietà sociale, Livia Turco, ha definito
il varo della legge "una svolta culturale per il nostro Paese".
Ecco le novità principali della legge.
i
Il diritto all'astensione facoltativa si estende anche al padre.
i La durata dell'astensione è maggiore - sia il padre che la madre potranno
chiedere sei mesi ciascuno (per un massimo di dieci mesi complessivi),
anche se uno dei due non lavora o non ne ha diritto.
i I padri potranno avere un "permesso-premio" di un mese se
si assenteranno dal lavoro per almeno tre mesi.
i L'astensione facoltativa si può chiedere nei primi otto anni di vita
del bambino (non più quindi solo nel primo anno). Fino ai tre anni del
bambino
i genitori avranno una indennità pari al 30% della retribuzione mentre
dopo i tre anni e fino agli otto verrà garantita solo alle famiglie con
redditi bassi.
In ogni caso, viene riconosciuta la copertura figurativa dei contributi.
i Il permesso potrà essere preso anche dai lavoratori dipendenti che abbiano
la moglie casalinga o lavoratrice autonoma.
i In caso di malattia del bambino, fino all'età di otto anni, i genitori
possono assentarsi, alternativamente, fino a cinque giorni l'anno ciascuno.
i Congedi fino a 11 mesi sono previsti per l'attività formativa e per
la formazione continua. Ne possono usufruire i lavoratori con almeno anni
di anzianità.
i Il trattamento di fine rapporto si potrà anticipare per sostenere le
spese dei periodi di astensione dal lavoro.
i Per i figli adottivi valgono le stesse norme dei figli naturali.
i Le imprese avranno incentivi se realizzano programmi di flessibilità.
Le imprese con meno di 20 dipendenti avranno sgravi contributivi del 50%
nel caso di assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale
in congedo.
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. l. (Finalità).
l. La presente
legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione
e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno
ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione
dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2.
(Campagne informative)
l. Al fine di diffondere
la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per
la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori)
l. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, (permessi per maternità) dopo il terzo
comma è inserito il seguente:
"il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il
relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore
non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e
-al.comma-2 dell'articolo dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici
di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal
comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente
ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino"
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente:
"Art. 7.
l. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo
4, primo comma, lettera c) della presente legge, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
b) ai padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore. per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore
eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore
a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori
di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi
dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni
ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite
di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitari
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo
a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento
da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione
del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti
a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto
ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera
b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma
del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente: "Art. 15. - I. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante
per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori
di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto
da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi
in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte
l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da i contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato,
con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.
1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri
e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di estensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione
al minimo. 5. le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia
presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione
o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni,
il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4
del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per eventi
e cause particolari)
l. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge
o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate
ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato,
non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere
alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità
di servizio né ai fini previdenziali, il lavoratore può procedere ai riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa
dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale
e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione
delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione
dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle
condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma l.
Art. 5.
(Congedi per la
formazione)
l. Ferme restando le vigenti
disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non
superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamente della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo
di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non
è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie,
con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di
cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione
del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per
la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzativi. l contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di
diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso,
che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua)
l. I lavoratori, occupati
e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per
tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo
le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti
come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta
dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo
17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo,
i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di, orario
e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale
per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato
articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota,
pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione
del trattamento di fine rapporto)
l. Oltre che nelle ipotesi
di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento
di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere
durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma
1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L'anticipazione è corrisposta unicamente alla retribuzione relativa
al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti
al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento
dell'età pensionabile)
l. I soggetti che usufruiscono
dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare
il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle
disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta
deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore
a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITA DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno
della flessibilità di orario)
l. Al fine di promuovere
e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte
a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge l 9 luglio 1993, n. 236, è
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato
ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino
accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità,
ed in particolare:
a) progetti articolati
per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando
uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento
o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita,
banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità
per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici
anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il
periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità,
sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ
Art 10.
(Sostituzione
di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di lavoratori
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria
o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi
previsti dalla superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente
legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni
del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno
di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per
un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge
29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità
delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11.
(Parti prematuri)
l. All'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente;
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione
dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a
partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e
del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai
quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13.
(Astensione dal
lavoro del padre lavoratore)
l. Dopo l'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti;
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di
affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma
1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano
al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, corrimi
1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo
2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per
il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo
e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti
economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri)
1. I benefici previsti
dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1
990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art 15.
(Testo unico)
1. Al fine di conferire
organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire
la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativa;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate,
con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal
Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato
il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui
al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita)
l. L'istituto nazionale
di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione
dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso
del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse)
l. Nei casi di astensione
dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati
a momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata
nel medesimo comune, hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni
da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in
fine, il seguente comma;
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune,
e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino hanno
altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente
legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art 18.
(Disposizioni in materia di recesso)
1. Il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4,
5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore
durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza
del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio
ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap)
1. All'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite
le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole "con lui convivente" sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "può usufruire" è inserita la
seguente: "alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap)
1. le disposizioni dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo
1 9 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e
in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore
di handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 2 l.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli
articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente
il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. 2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art 22.
(Compiti delle regioni)
1 . Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono,
con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto,
norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà
sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della
predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti
in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine
al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti
sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale,
le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei
progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di
apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici,
delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per
l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di
banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni
con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata,
le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1 990,
n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal
presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo
22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare
le disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari)
l. Il piano territoriale
degli orari, di seguito denominato "piano", realizza le finalità
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per
finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi
al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di
tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazione.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme
di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché
le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1 990, n.
142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di
lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli
da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1 998, n. 114, nonché delle
istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco
ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione
dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato
con ordinanze del sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione)
1. Per l'attuazione e la
verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco
istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo
24, comma 2;
b) d prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola
impresa, del commercio, del servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti
nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché
i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di
gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare
gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma
3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale
degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente
della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione)
l. Le articolazioni e le
scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica
amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità
ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi
servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli
orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi
e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art.
27.
(Banche dei tempi)
l. Per favorire lo scambio
di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città
e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative
di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti
che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere
la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire
alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi
di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili
con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire
modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città)
l. Nell'elaborare le linee
guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche
e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti
nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone,
ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione
dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede
il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo
di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie,
da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo
27.
4. l contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio,
per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse
del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento
futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della
società Ferrovie dello Stato Spa, nonché i rappresentanti delle associazioni
ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione
sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma
1 0, lettera 0, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nota - Come
risulta dall’art. 27 della legge 53 (vedi sopra), le Banche del Tempo
non sono associazioni di Volontariato, ma appartengono all’area vasta
dell’Associazionismo. Si ritiene, però, utile riprodurre la Legge Quadro
nazionale sul Volontariato del 1991,con la precisazione che essa rinviava
all’adozione da parte delle singole regioni di altrettante leggi regionali.
A.G.
REGIONE
MARCHE
Legge Regionale n. 61/7.XI.2001
(Interventi
per il coordinamento dei tempi delle città
E la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale)
Art.
1
(Finalità)
1. La Regione
promuove, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53: “Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 50, comma 7, del d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali":
a) la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla
cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita
culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale
e sociale;
b) l'armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città tramite il
coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) la riscoperta dei valore dei tempo e dei suo utilizzo per fini di solidarietà
sociale e per migliorare la qualità della vita delle persone;
d) le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione
dei lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali
tra i due sessi.
Art. 2
(Compiti della Regione)
1. La Regione
per le finalità di cui all'articolo 1:
a) adotta misure idonee per la migliore funzionalità dei servizi regionali
e degli enti pubblici dipendenti, favorendo, di concerto con tutte le
amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei
servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
b) stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale
degli orari da parte dei Comuni;
c) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di
finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali
degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche
dei tempi;
d) promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato
nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti
di riorganizzazione dei servizi.
Art. 3
(Criteri per l'elaborazione e
l'adozione
del piano territoriale degli orari)
1.
Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari di cui all'articolo
24 della legge 53/2000 i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:
a) articolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora
ed utilizza il territorio di riferimento;
b) organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che
implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della
durata giornaliera d'apertura che con un'articolazione differenziata delle
fasce orarie;
c) organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza,
il risparmio dei tempo per l'utenza e la prestazione di informazioni anche
durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi mediante l'informatizzazione
degli stessi;
d) coordinamento degli orari dei servizi privati commerciali, turistici,
professionali, nonché delle istituzioni formative, culturali e dei tempo
libero al fine di renderli più facilmente accessibili;
e) promozione di forme di mobilità urbana alternative all'uso dell'auto
privata, anche adottando progetti relativi alla mobilità casa-lavoro;
f) armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici
alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, anche mediante
lo sviluppo di forme di trasporto in grado di fronteggiare specifiche
necessità;
g) miglioramento dell'accessibilità e fruibilità degli spazi urbani, in
relazione alle pratiche di vita quotidiana;
h) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali
in modo da consentire una più ampia fruizione, mediante l'aumento della
durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali,
e della durata settimanale.
Art. 4
(Contributi regionali per l'elaborazione e
l'adozione dei piani territoriali
degli orari)
1. La Regione
eroga, annualmente, contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani
territoriali degli orari di cui all'articolo 3, nella misura non superiore
al 50 per cento della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 8.
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, sono ritenuti prioritari
i piani territoriali degli orari che prevedono:
a) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
b) interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici
e privati di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 53/2000;
c) la qualificazione e l'integrazione dei piani regolatori generali (PRG)
sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle
attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto
riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità sia l'adeguata
previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
d) l'elaborazione, il coordinamento e la gestione di progetti di riqualificazione
urbana e rivitalizzazione sociale di aree e di contenitori dismessi;
e) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire l'accesso
telematico degli utenti ai servizi della pubblica amministrazione e alle
sue informazioni.
3. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio,
determina i tempi di presentazione dei piani territoriali di cui all'articolo
3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui
al comma l.
4. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma 3, determina le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari
di cui all'articolo 3, indicandone
l'ordine di priorità ai sensi dei comma 1 dell'articolo 28 della legge 53/2000.
Art. 5
(Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno
delle banche dei tempi)
1. La
Regione, in ottemperanza alle finalità di cui alla lettera c) del comma
1 dell’articolo 1, sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni
denominate banche dei tempi aventi esclusivamente gli scopi indicati al
comma 1 dell’articolo 27 della legge 53/2000 ed operanti nel territorio
regionale.
2. Per le finalità di cui al
comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 8,
eroga annualmente contributi ai Comuni che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche dei tempi disponendo
a loro favore locali e strumenti in comodato d'uso, ovvero, servizi;
b) organizzano una costante attività di promozione e informazione dell'esistenza
e dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante l'inserimento
di spazi su siti on-line o su altri mezzi di comunicazione;
c) organizzano la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche
dei tempi.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge di bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei
contributi di cui al comma 2.
Art. 6
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)
1. La
concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comporta
per i Comuni l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla
Regione.
2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare, secondo le modalità fissate
dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 e del comma
3 dell'articolo 5 per l'erogazione dei contributi, idonea resocontazione
sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente.
3. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la
concessione dei contributi successivi.
Art. 7
(Formazione professionale)
1. La Regione nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare
gli obiettivi di cui alla presente legge, prevede nel piano regionale
di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione
e aggiornamento dei personale regionale e degli enti locali, utilizzato
dai Comuni nella progettazione territoriale degli orari e nei progetti
attuativi ad esso collegati, nonché nei progetti di riorganizzazione dei
servizi.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Per le finalità della presente legge
è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100 milioni. Per gli anni
successivi si provvederà con legge di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per
l'anno 2001 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico
dei capitolo 5100101 dei bilancio di previsione per l'anno 2001, accantonamento
di cui alla partita 4 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante
impiego di quota parte dei gettito derivante dai tributi propri della
Regione o dei fondi di cui al comma 4.
3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma
1 sono iscritte a carico dei capitolo che la giunta regionale è autorizzata
ad istituire nello stato di previsione della spesa dei bilancio di previsione
per l'anno 2002 con la denominazione "Contributi ai Comuni per l'elaborazione
a l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione,
la promozione e il sostegno delle banche dei tempi" con stanziamenti
di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
4. Per le stesse finalità saranno utilizzati i fondi eventualmente assegnati
alla Regione Marche dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città
di cui all'articolo 28 della legge 53/2000.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dei
bilancio di previsione per l'anno 2001 sono ridotti di lire 100 milioni.
Art. 9
(Abrogazioni)
1. E’ abrogata la l.r.
2 giugno 1992, n. 20.
Art.
10
(Norma transitoria)
- Per
l’anno 2001 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità
di cui al comma 3 dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 5, nonché
le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l’ordine
di priorità ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 53/2000.
PARLAMENTO
ITALIANO
“Legge quadro sul Volontariato”
(Legge n. 266, 11 Agosto 1991)
Art.
1
Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica italiana
riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove
lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale
per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi
rapporti.
Art.
2
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente
legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in
modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui
il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione
di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto
di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art.
3
Organizzazioni di volontariato
1. E' considerato
organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al
fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite
di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza
di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la
gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo
di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso
da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di
strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.
4
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le organizzazioni
di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività
di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art.
5
Risorse economiche
1. Le organizzazioni
di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili
registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria
attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice
civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari,
destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento
delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659
e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni
che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore,
secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti,
o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.
6
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni
e dalle province autonome
1. Le regioni e le
province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri
generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni
fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli
7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino
alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri
per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome
dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento
di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta
giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art.
7
Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni,
le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da
almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine
e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e
di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art.
8
Agevolazioni
fiscali
1. Gli atti costitutivi
delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento
delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di
registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non
si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato
sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 [1], come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis
è aggiunto il seguente:
"1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte
a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni
di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché
le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee
in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in
deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli
10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 986, n. 917, e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2
milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per
cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili
dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR),
qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali
dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di
marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle
finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali.
Art.
9
Valutazione dell'imponibile
1. Alle organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954
[2].
Art.
10
Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi
regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione
e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In particolare, disciplinano:
a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno
delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni
e le province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi
nei settori in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta
delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione
ai diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo
6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività
di volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione
e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
Art.
11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle organizzazioni
di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241[3].
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Art.
12
Osservatorio nazionale per il volontariato
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni
di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività
di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli
operatori interessati.
2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.
13
Limiti di applicabilità
1. E' fatta
salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972,
n. 772.
Art.
14
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
1. Per il funzionamento
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del
Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della
Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello
stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l’accantonamento:
"Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo
8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento:
"Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art.
15
Fondi speciali presso le regioni
1. Gli enti di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad
un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento
e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso
le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri
di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da
queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni
di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 356 del 1990 [4], devono destinare alle medesime finalità di cui al
comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme
destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo
35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni.
3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
16
Norme transitorie e finali
1. Fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare
le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente
legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
Art.
17
Flessibilità nell'orario di lavoro
1. I lavoratori che
facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste
dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93[5], è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori,
che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria
e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee
dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
PARLAMENTO
ITALIANO
Legge n. 328 dell'8.11.2000 " Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
(o Legge sull’assistenza)"
(Pubblicata
sul Supplemento Ordinario di G.U. del 13.11.2000)
Capo
I
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art.
1.
Princìpi generali e finalità
1. La Repubblica
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi
e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,
previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali"
si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato
ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente
legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza
ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive
competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi
di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni
e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato,
delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti
nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici
nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni
ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti
privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli
scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto
e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini,
il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali
e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali
di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito
delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle
disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti.
Art.
2.
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi
e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali,
con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini
di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri
ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo
129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di
universalità. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti a
realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli
essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e a consentire l’esercizio
del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui
all’articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità
totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono
definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano
nazionale di cui all’articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi
dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare
i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire,
sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare
le scelte più appropriate.
Art.
3.
Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato
di interventi e servizi sociali
1. Per la realizzazione
degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata,
è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,
dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati
in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione
di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito
delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle
risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo
i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione
nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento
al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra
questi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con
proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità
sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione
sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per le finalità della presente
legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall’articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire
un’adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione
europea.
4. I comuni, le regioni
e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei
servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire,
in via sperimentale, su …………:::::::::::::::::………..
Art.
4.
Sistema di finanziamento delle politiche sociali
1. La realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un
finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate
e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti
di cui all’articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione
degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della
comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell’articolo
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione
della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati
dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria,
a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti
regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate
dal citato articolo 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico,
sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro
assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati
a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli
invalidi civili, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo
59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti
di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all’articolo
18 della presente legge.
Art.
5.
Ruolo del terzo settore
1. Per favorire l’attuazione
del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti
operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi
per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea.
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge,
gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono
azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano
ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria
progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto
della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della
qualificazione del personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, e sulla
base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell’articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità
previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore,
con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente
legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le
modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei
servizi.
Capo
II
ASSETTO
ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art.
6.
Funzioni dei comuni
1. I comuni sono
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali
funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite
ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle
regioni, l’esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali,
con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle
disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché
delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le
modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma
5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica
o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito
ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera
c);
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali,
di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo
2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle
prestazioni e ai servizi.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono
a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete,
risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione
per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità
tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito
di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti
operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione
sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo
di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle
prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo
1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare
proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di
qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile
presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza
prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
all’eventuale integrazione economica.
Art.
7.
Funzioni delle province
1. Le province concorrono
alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
per i compiti previsti dall’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nonché dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo
delle province in ordine: a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati
sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti
istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione
del sistema informativo dei servizi sociali;
b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti
mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo,
su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario
per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione,
con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di
zona.
Art.
8.
Funzioni delle regioni
1. Le regioni esercitano
le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi
sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale
e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con particolare
riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione
sanitaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre
1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle
comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo
le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, promovendo, nell’ambito delle rispettive competenze,
modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando
strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì
alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e
10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti
funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali,
ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento
nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la
istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti
locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in
grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello
locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti
a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle
azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei
criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture
e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1,
commi 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla
base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati
all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e
per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all’articolo
17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte
degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento
del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni
sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla
legge regionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a
quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la
presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali
e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che
assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti
locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927,
n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge
18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità
stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998,
il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie
e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio
delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge per l’esercizio delle funzioni stesse.
Art.
9.
Funzioni dello Stato
1. Allo Stato spetta
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 129 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento
e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: a) determinazione
dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni,
comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti
dal Ministero della giustizia, all’interno del c) fissazione dei requisiti
minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con
sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia
di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei
percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza
delle regioni, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20, comma 7. 2. Le competenze
statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono
esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate
secondo i criteri stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art.
10.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge
17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB operanti in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all’articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione
alla programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2,
lettera b);
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione
della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di un’efficace
ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della
personalità giuridica pubblica;
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme
contrattuali coerenti con la loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei
bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio
in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché
di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni
o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli
posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa
vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione
delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole
di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini
del potenziamento dei servizi prevedere che negli statuti siano inseriti
appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento
e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli
indirizzi di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella
dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo
sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui,
a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino
essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino
esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti;
salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva destinazione
dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari
e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche
nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio
o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare
il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti
i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB.
Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere
per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo
di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo.
Art.
11.
Autorizzazione e accreditamento
1. I servizi e le
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica
o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni.
L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla
legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali,
i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9, comma
1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti
i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi
e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono
a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti
regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni
caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma
2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le
prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale e locale
sulla base delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettera
n).
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale
ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità
per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali
e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti
di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al
comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.
Art.
12.
Figure professionali sociali
1. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della
pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali
sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
di concerto con i Ministri della sanità e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di
laurea di cui all’articolo 6 del regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti
per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi
di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera
a), sono definiti dall’università ai sensi dell’articolo 11 del citato
regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali
dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali
sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma
2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative
negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi
anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi
a carico dello Stato.
Art.
13.
Carta dei servizi sociali
1. Al fine di tutelare
le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale
di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi
sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso
ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per
facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano
i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti.
Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente
esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali,
ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti
la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti
alla gestione dei servizi.
3. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori
delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario
ai fini dell’accreditamento.
Capo
III
DISPOSIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
SOCIALE
Art.
14.
Progetti individuali per le persone disabili
1. Per realizzare
la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale,
nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro,
i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono,
su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico
del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede
il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento
al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie
per il superamento di condizioni di povertà,emarginazione ed esclusione
sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli
eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto
dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalità per indicare nella tessera sanitaria su richiesta dell’interessato,
i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza
per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni
sociali.
Art.
15.
Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti
1. Ferme restando
le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente
per i soggetti non autosufficienti, nell’ambito del Fondo nazionale per
le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari
opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota
da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti,
per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza
domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di
cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei
finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione,
classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione
delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali
di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della
presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni
dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti
e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni
e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere
e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente
familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede
di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi
del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza
domiciliare integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti
di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione
degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi
del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi
innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all’impegno contabile
delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al
comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione
e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art.
16.
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
1. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare
delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione
del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza
i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici
e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione,
il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo
attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta
dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la
qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano
le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio
nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo
18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni,
la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le
responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione
di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun
componente della famiglia.
3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno
priorità:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della
maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni
e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto
1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e
con i servizi socio-educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura,
promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di
carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti
di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di
altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro
di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento
quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi
e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con
figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti
non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica,
di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di
inserimento sociale, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi
assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti
in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati
con il destinatario del prestito. L’onere dell’interesse sui prestiti
è a carico del comune; all’interno del Fondo nazionale per le politiche
sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere
il prestito sull’onore in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte
alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono,
altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso
a più servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali
di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti
del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse
possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza
di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti
del livello della spesa di carattere corrente.
Art.
17.
Titoli per l’acquisto di servizi sociali
1. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la
concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto
di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi
e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche
diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle
pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo
18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione
dei titoli di cui al comma 1 nell’ambito di un percorso assistenziale
attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari,
sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali.
Capo
IV
STRUMENTI
PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art.
18.
Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali
1. Il Governo predispone
ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali,
di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle
risorse finanziarie individuate ai 2. Il Piano nazionale è adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di
piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli
enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo
1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo
nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso
alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale
indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese
nei livelli essenziali previsti dall’articolo 22;
b) le priorità di
intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni
programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi
attivi nei confronti delle persone in c) le modalità di attuazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare
e coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione
e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino
e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate
dall’articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione
delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per
la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché
gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi
e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi
sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione
delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti
sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all’articolo
17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali
per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili,
in base a quanto previsto dall’articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all’aggiornamento
del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale
in coerenza con i livelli essenziali previsti dall’articolo 22, secondo
parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e
sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi
di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani,
per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all’obbligo
scolastico, per l’inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione
dell’autonomia fisica e psichica, per l’integrazione degli immigrati,
nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti
e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione
al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all’efficacia
degli interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione.
La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione
dei piani regionali.
La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali
con l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati
e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli
131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente
legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma
3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del Piano
stesso adottano nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo
4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell’articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare
all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano
sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione,
della formazione professionale e del lavoro.
Art.
19.
Piano di zona
1. I comuni associati,
negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a),
a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità
sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai
sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo
le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a
definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti
e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali
e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni
regionali adottate ai sensi dell’articolo 8,comma 3,lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo
di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici
delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione
penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con
le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con
i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma,
ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi
e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le
risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare
i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate
dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune,
delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari
dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento
di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori
finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti
pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma
4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme
di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Art.
20.
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Per la promozione
e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce
le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato
di lire 106.700 milioni per l’anno 2000, di lire 761.500 milioni per l’anno
2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700
milioni per l’anno 2000, a lire 591.500 milioni per l’anno 2001 e a lire
752.500 milioni per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero
del tesoro, del bilancio e programmazione economica; quanto a lire 50.000
milioni per l’anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;
quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento
relativo al Ministero del commercio con l’estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 4. La definizione dei
livelli essenziali di cui all’articolo 22 è effettuata contestualmente
a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità
e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite
nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni
e diseconomie nell’allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni
associati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti
locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi
interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito
nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la
revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti
destinatari entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore
del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è trasmesso successivamente alle Camere per l’espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine,
il regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenuto conto della quota riservata di cui all’articolo 15, sulla base
delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all’articolo
18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base
dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle prestazioni di
cui all’articolo 24.
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale
per le politiche sociali è determinato dalla legge d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura
delle prestazioni di cui all’articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo
24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per
le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento
delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì,
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione
europea, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni
non provvedano all’impegno contabile della quota non specificamente finalizzata
ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto
di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale,
con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione
e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo di mantenere
invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun
comune o a ciascuna regione.
Art.
21.
Sistema informativo dei servizi sociali
1. Lo Stato, le regioni,
le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi
sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione,
alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione
e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza
nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal
Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città
e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte
in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei
servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati
dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione
durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente
comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce
le modalità e individua, anche nell’ambito dei sistemi informativi esistenti,
gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e
gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo
6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio
di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i
comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed
appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei
servizi sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell’ambito dei piani
di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla
realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti
di spesa stabiliti in tali piani.
Capo
V
INTERVENTI,
SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI Sezione I Disposizioni generali
Art.
22.
Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi
alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e
la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle
risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia
di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia
di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili
sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti
fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi
di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa
dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio
di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri
della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite
il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie,
persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per
la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo
16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici
disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277,
e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi
dell’articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi
e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi
di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione
temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza
a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione
della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non
siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva,
di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire
la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo
le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176,
15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n.
451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili.
Ai fini di cui all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza
dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture
comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo
i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale
di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle
seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione
e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione
II
Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici
assistenziali
Art.
23.
Reddito minimo di inserimento
1. L’articolo 15 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – (Estensione del reddito minimo di inserimento). – 1.
Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio
2001, sull’attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.
Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della
sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per
l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento come misura
generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri
interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di
cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito nell’ambito di quelle indicate all’articolo 22, comma 2, lettera
a), della presente legge.
Art.
24.
Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa
assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino
degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio
1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo
1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi,
che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento tendenziale
degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente
comma.
La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti
assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per
la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori
di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile
e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti
forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni
e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione,
la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave
disabilità, è cumulabile con l’indennità di cui al numero 3.1) della presente
lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità
e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica
e psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase
di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata
alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue
a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale indennità afferiscono
gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione,
con lo scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la comunicazione
e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza
a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità
può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa
a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente
dipendenti;
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera
a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo
23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che
danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari
di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione
tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti
ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto
nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti
per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati
in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti
non ricoverati, prevedendo l’utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione
alla spesa per l’assistenza fornita, ferma restando la conservazione di
una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui
all’articolo 23, a diretto beneficio dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità
civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio
della unificazione delle competenze, anche prevedendo l’istituzione di
uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo
alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto
dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei
disturbi, disabilità ed handicap – International classification of impairments,
disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall’Organizzazione mondiale
della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza
dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti
l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1, comma
1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema
di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art.
25.
Accertamento della condizione economica del richiedente
1.Ai fini dell’accesso
ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione
economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art.
26.
Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali
1. L’ambito di applicazione
dei fondi integrativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese
sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito
dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire
la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali
delle persone anziane e disabili.
Capo
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
27.
Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale
1. È istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla
esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con
analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione europea, le ricerche e le
rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull’emarginazione
in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell’opinione
pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze,
di promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di esclusione sociale.
La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente
una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni
raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento
sull’andamento del fenomeno dell’esclusione sociale, sulla base della
relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza
nel campo dell’analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo
di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria
della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli
affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato
in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Per l’adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi
della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti
e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche
o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati
nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
Art.
28.
Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema
1. Allo scopo di garantire
il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati
alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone
senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato
di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato
e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono
presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi
del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi
di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento
e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni
dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti
per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei
progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati,
i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al
presente articolo sono considerati prioritari.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art.
29.
Disposizioni
sul personale
1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed
esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare,
delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia
di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati
e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica
la disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed
alle modalità di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi
per l’anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001,
si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come
rifinanziato ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
Art.
30.
Abrogazioni
1. Alla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 72 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo
10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all’articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti
economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970,
n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980,
n. 18, e successive modificazioni.

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