Tempomat  
 Osservatorio Nazionale sulle Banche del Tempo

 

LEGGI

Legge n. 142/1990
Legge n. 241/1990
(e successivi decreti Bassanini)
Legge n. 125/1991
(e successive modificazioni)
Decreto Legge n. 29/1993
Decreto Legge n. 114/1998
(Disciplina del settore del commercio)


Legge n. 53/2000
Provvedimenti LEGISLATIVI di applicazione L. 53/2000
1) Regolamento interministeriale "attuazione art. 4"
2)
Decreto interministeriale per "attuazione articolo 9"
3)
Decreto Legge n. 151/3/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
    e  di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 legge 53/2000"

Leggi Regionali di applicazione L. 53/2000
1) Regione MARCHE - L.R. n. 61/7.11.2001


INPS - Circolari applicative L. 53/2000

1)
Circolare n.133/17.7.2000
"Benefici a favore delle persone handicappate, L. 53/2000.
    Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92"
2)
Circolare n.152/4.9.2000 "Art. 12 L. 53/2000: "Flessibilità dell’astensione obbligatoria". 
3)
Circolare n. 174/16.10. 2000 "L. 53/2000, n.53. Sgravio contributivo in favore di aziende agricole che
     assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10, c. 2 e 3)". 
4)
Circolare n. 15/23.1.2001
"L. 53/2000. Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi,
     di riscatti e di versamenti volontari".

Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
(o Legge sull’ASSISTENZA)"

Leggi Regionali

Legge n. 142/1990
"Riforma delle Autonomie Locali"
Art. 36 Comma 3

"Il Sindaco è competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base di indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti"

Legge n. 241/1990
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Art. 2 (Principi) Comma 2

"Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte".

Legge n. 125/1991
"Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Art. 2 (Finalità) Comma 2, lett. e)

"favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità famigliari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi".

Decreto Legislativo 29/93

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche

e revisione della disciplina in materia di Pubblico Impiego,

a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

Art. 5 (Criteri di organizzazione)

Comma 1 lett. d) "armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato".

Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali)

Comma 1, lett. d) "determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa cui sono preposti previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45 comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10."

Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente)

Comma 2, "...Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alla articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'articolo 10".

Art. 60 (Orario di servizio e orario di lavoro)

Comma 1, "L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, con interruzione di almeno un'ora, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza.

Comma 2, "L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio".

MINISTRO  LAVORO E  PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON MINISTRI SOLIDARIETA’ SOCIALE E PARI OPPORTUNITA’

Decreto Interministeriale

VISTO l’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 

VISTO l’art. 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l’occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità;

VISTO l’art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri per la Solidarietà Sociale e per le Pari Opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1;

VISTO il decreto di impegno della Direzione Generale per l’Impiego del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2000; 

DECRETA

Art. 1
Soggetti finanziabili

In attuazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 si dispone la destinazione della somma annua di lire 40 miliardi a carico del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, al fine di erogare contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario volta a conciliare tempo di vita e di lavoro, di cui alle lettere a), b) e c) dell’ art.9 della Legge 8 marzo 2000, n.53.
Tale somma, per l’anno 2001, ammonta a lire 80 miliardi di cui, rispettivamente, 40 miliardi riassegnati  dall’anno 2000 e 40 miliardi per l’anno 2001.
Sono ammesse al finanziamento le aziende che, in applicazione di accordi contrattuali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative, attuino azioni positive per la flessibilità.     Ferma restando la necessità dell’accordo collettivo quale presupposto per il finanziamento, il 50% dei contributi sarà erogato in favore di aziende la cui dimensione occupazionale risulti inferiore a 50 dipendenti, calcolati sulla base media del semestre precedente alla presentazione della domanda. 

Art. 2
Individuazione delle condizioni  di ammissibilità al finanziamento

I progetti di cui all’art.1 del presente decreto  ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di cui al successivo art. 3 devono prevedere - come stabilito dall’art. 9 della legge n. 53 del 2000  -  almeno una delle seguenti azioni positive:

a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; 

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le Organizzazioni Sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello provinciale o aziendale.

Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per l’ammissibilità al finanziamento.

 Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) l’accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti  interessati alle forme di flessibilità destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.

In particolare, l’accordo collettivo deve essere rivolto a:

- introdurre una procedura  generale che consenta alle esigenze di flessibilità dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda;

fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilità dei singoli lavoratori.

Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarità degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.

Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati nell’ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale.  

Art.  3
Individuazione dei criteri per l’accesso al finanziamento

L’art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 prevede forme di flessibilità degli orari e della organizzazione del lavoro. L’elencazione delle forme di flessibilità ivi contenuta non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.

I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari.

Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di flessibilità, nell’ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari.

Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, l’innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell’azienda, relativamente al singolo o alla pluralità di istituti negoziali interessati.

Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilità dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori  con il tempo di vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria,  ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.

La lettera b) dell’art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo.  

Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non inferiore a 60 giorni,  di assenza dal lavoro per le finalità previste nel presente decreto,  salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi.

In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternità, paternità ovvero congedo parentale.

Costituisce titolo di preferenza per l’ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre  all’aggiornamento professionale - anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell’azienda -  sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo.

Con riferimento alla lettera c) dell’art. 9 , comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo. 

Gli accordi collettivi, per l’ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che già usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo.

L’erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti è subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioè alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilità ivi previste. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo articolo 5.

 

Art. 4

Modalità, termini di presentazione e selezione dei progetti

 

I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l’Impiego, Divisione IV, - i progetti di cui all’art. 1 del presente decreto, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.
Per l’anno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001.
Alla domanda deve essere allegato l’accordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
I progetti presentati sono valutati, ai fini dell’ammissione al beneficio, quadrimestralmente. Nell’ambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo della quota annuale disponibile.
I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo.  
La selezione verrà affidata ad un’apposita Commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal Direttore Generale dell’Impiego o dal dirigente della Divisione IV. La Commissione si avvarrà della consulenza di  esperti/e  in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive.
La composizione della Commissione sarà individuata nel successivo decreto di nomina.
Ai fini della individuazione della composizione della Commissione si terrà conto della opportunità di garantire il coordinamento con il Comitato Nazionale di Parità di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con il Comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992.  
I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta Commissione sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa.
La concreta realizzazione  dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per l’erogazione del contributo totale ammesso.

Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi

Il 50% della somma di cui all’art. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sarà erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.
In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sarà rispettivamente suddivisa come segue:
- 60% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera a), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;
- 20% della quota annuale verrà destinato per il finanziamento di programmi di cui  alla lettera b), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000;
- 20% della quota annuale verrà destinato al finanziamento di progetti di cui  alla lettera c), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000.
Nell’ipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 9 della  legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti già presentati e non ammessi a quest’ultimo per insufficienza di risorse.
Il contributo concesso è erogato in due quote con le seguenti modalità:

- La prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verrà corrisposta all’ammissione del progetto da parte della Commissione e secondo le modalità di cui all’art.4.

- Il saldo del contributo ammesso verrà corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione da presentarsi alla  Commissione  di cui all’art. 4, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l’accordo.

La corresponsione del  saldo è, comunque, subordinata alla verifica da parte dei Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro, della concreta attuazione del progetto. 
Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti dell’anno successivo. 
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si riserva la possibilità di verificare mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l’effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato.
Il Ministero del Lavoro predisporrà, altresì, un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti approvati.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’


Legge n. 53, G.U. 8 marzo 2000
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città

Nota: di seguito è riprodotto il testo integrale della legge 

La Camera ha approvato in via definitiva la legge sui congedi parentali. Il provvedimento, che concede ai genitori fino a 11 mesi complessivamente di assenza dal lavoro per seguire i figli fino a 8 anni di età, è stato approvato con l'astensione di Polo e Lega. I sì sono stati 210, un solo voto contrario e 139 gli astenuti. Il ministro della Solidarietà sociale, Livia Turco, ha definito il varo della legge "una svolta culturale per il nostro Paese". Ecco le novità principali della legge.
i Il diritto all'astensione facoltativa si estende anche al padre.
i La durata dell'astensione è maggiore - sia il padre che la madre potranno chiedere sei mesi ciascuno (per un massimo di dieci mesi complessivi),
anche se uno dei due non lavora o non ne ha diritto.
i I padri potranno avere un "permesso-premio" di un mese se si assenteranno dal lavoro per almeno tre mesi.
i L'astensione facoltativa si può chiedere nei primi otto anni di vita del bambino (non più quindi solo nel primo anno). Fino ai tre anni del bambino
i genitori avranno una indennità pari al 30% della retribuzione mentre dopo i tre anni e fino agli otto verrà garantita solo alle famiglie con redditi bassi.
In ogni caso, viene riconosciuta la copertura figurativa dei contributi.
i Il permesso potrà essere preso anche dai lavoratori dipendenti che abbiano la moglie casalinga o lavoratrice autonoma.
i In caso di malattia del bambino, fino all'età di otto anni, i genitori possono assentarsi, alternativamente, fino a cinque giorni l'anno ciascuno.
i Congedi fino a 11 mesi sono previsti per l'attività formativa e per la formazione continua. Ne possono usufruire i lavoratori con almeno anni di anzianità.
i Il trattamento di fine rapporto si potrà anticipare per sostenere le spese dei periodi di astensione dal lavoro.
i Per i figli adottivi valgono le stesse norme dei figli naturali.
i Le imprese avranno incentivi se realizzano programmi di flessibilità. Le imprese con meno di 20 dipendenti avranno sgravi contributivi del 50% nel caso di assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale in congedo.

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. l. (Finalità).


l. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Art. 2.
(Campagne informative).

l. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori).

l. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, (permessi per maternità) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e -al.comma-2 dell'articolo dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino"
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
"Art. 7.
l. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) della presente legge, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) ai padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore. per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitari nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo". 3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - I. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da i contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di estensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente al comma 1.

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).

l. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il lavoratore può procedere ai riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma l.

Art. 5.
(Congedi per la formazione).

l. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamente della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzativi. l contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).

l. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di, orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).

l. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione è corrisposta unicamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).

l. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Capo III
FLESSIBILITA DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario).

l. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge l 9 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ
E DELLA PATERNITÀ

Art 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).

1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi previsti dalla superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.

Art. 11.
(Parti prematuri).

l. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del parto".

Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente;
"Art. 4-bis. - 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).

l. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti;
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, corrimi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. - 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri).

1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1 990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.

Art 15.
(Testo unico).

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativa;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico.

Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).

l. L'istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

l. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati a momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente comma;
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art 18.
(Disposizioni in materia di recesso).

1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è nullo.
2. la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.

Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole "con lui convivente" sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole "può usufruire" è inserita la seguente: "alternativamente".

Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap).

1. le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 1 9 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.

Capo VI
NORME FINANZIARIE

Art. 2 l.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VII
TEMPI DELLE CITTA'

Art 22.
(Compiti delle regioni).

1 . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.

Art. 23.
(Compiti dei comuni).

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).

l. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazione.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1 990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1 998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.

Art. 25.
(Tavolo di concertazione).

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) d prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, del servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).

l. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

Art. 27.
(Banche dei tempi).

l. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.

Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città).

l. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. l contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2. 5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 0, lettera 0, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

MINISTERI SOLIDARIETA’ SOCIALE, SANITA’, LAVORO,
PARI OPPORTUNITA’

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell’articolo 4 della legge n. 53/2000 “Definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, di individuazione delle patologie specifiche, nonché di individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizione di grave infermità”

(Decreto interministeriale)

Art. 1 - Permessi retribuiti

1.La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l’interessato comunica previamente al datore di lavoro l’evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [1], e successive modificazioni.

Articolo 2 - Congedi per gravi motivi familiari

1.La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile [2] anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui al presente comma;
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco delle vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l’attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi o documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemporaneo delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Il datore di lavoro assicura l’uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell’impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine di congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 [3], e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l’ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

Articolo 3 - Documentazione

1.La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all’articolo 1 o dei congedi per le patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l’evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all’articolo 2 per motivi di cui al comma 1, lettera
b), e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in corso l’espletamento dell’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell’accordo di cui al medesimo articolo 1, comma 4. Quando è accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all’articolo 2, l’elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.

Art. 4 - Disposizioni finali e entrata in vigore

1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica


REGIONE MARCHE
Legge Regionale n. 61/7.XI.2001

(Interventi per il coordinamento dei tempi delle città 
E la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale)

 Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove, in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 50, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":
a) la riorganizzazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla cura e alla formazione delle persone, alla vita di relazione, alla crescita culturale e allo svago, per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
b) l'armonizzazione dei tempi di funzionamento delle città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
c) la riscoperta dei valore dei tempo e dei suo utilizzo per fini di solidarietà sociale e per migliorare la qualità della vita delle persone;
d) le pari opportunità, favorendo, anche mediante una diversa organizzazione dei lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali tra i due sessi.

 Art. 2
(Compiti della Regione)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1:
a) adotta misure idonee per la migliore funzionalità dei servizi regionali e degli enti pubblici dipendenti, favorendo, di concerto con tutte le amministrazioni pubbliche interessate, il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, in armonia con le esigenze della comunità;
b) stabilisce i criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari da parte dei Comuni;
c) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni di finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi;
d) promuove corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

 Art. 3
(Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano territoriale degli orari)

 1. Nell'elaborazione del piano territoriale degli orari di cui all'articolo 24 della legge 53/2000 i Comuni tengono conto dei seguenti criteri:
a) articolazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione con le esigenze dell'utenza che risiede, lavora ed utilizza il territorio di riferimento;
b) organizzazione degli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con un'articolazione differenziata delle fasce orarie;
c) organizzazione dei servizi pubblici in modo da assicurare l'efficienza, il risparmio dei tempo per l'utenza e la prestazione di informazioni anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi mediante l'informatizzazione degli stessi;
d) coordinamento degli orari dei servizi privati commerciali, turistici, professionali, nonché delle istituzioni formative, culturali e dei tempo libero al fine di renderli più facilmente accessibili;
e) promozione di forme di mobilità urbana alternative all'uso dell'auto privata, anche adottando progetti relativi alla mobilità casa-lavoro;
f) armonizzazione degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, anche mediante lo sviluppo di forme di trasporto in grado di fronteggiare specifiche necessità;
g) miglioramento dell'accessibilità e fruibilità degli spazi urbani, in relazione alle pratiche di vita quotidiana;
h) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentire una più ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, e della durata settimanale.

 Art. 4
(Contributi regionali per l'elaborazione e
l'adozione dei piani territoriali degli orari)

1. La Regione eroga, annualmente, contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 3, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 8. 
2. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1, sono ritenuti prioritari i piani territoriali degli orari che prevedono:
a) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
b) interventi attuativi degli accordi tra i comuni ed altri soggetti pubblici e privati di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 53/2000;
c) la qualificazione e l'integrazione dei piani regolatori generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali, sia per quanto riguarda la loro diffusione territoriale e l'accessibilità sia l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità;
d) l'elaborazione, il coordinamento e la gestione di progetti di riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree e di contenitori dismessi;
e) l'introduzione di procedure informatizzate dirette a consentire l'accesso telematico degli utenti ai servizi della pubblica amministrazione e alle sue informazioni.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, determina i tempi di presentazione dei piani territoriali di cui all'articolo 3, nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma l.
4. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma 3, determina le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari di cui all'articolo 3, indicandone l'ordine di priorità ai sensi dei comma 1 dell'articolo 28 della legge 53/2000.

 Art. 5
(Contributi regionali per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi)

1. La Regione, in ottemperanza alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate banche dei tempi aventi esclusivamente gli scopi indicati al comma 1 dell’articolo 27 della legge 53/2000 ed operanti nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ai sensi dell'articolo 8, eroga annualmente contributi ai Comuni che:
a) promuovono e sostengono la costituzione di banche dei tempi disponendo a loro favore locali e strumenti in comodato d'uso, ovvero, servizi;
b) organizzano una costante attività di promozione e informazione dell'esistenza e dell'attività svolta dalle banche dei tempi, anche mediante l'inserimento di spazi su siti on-line o su altri mezzi di comunicazione;
c) organizzano la formazione dei soggetti aderenti alle associazioni banche dei tempi.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

 Art. 6
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comporta per i Comuni l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.
2. I Comuni sono, altresì, tenuti a presentare, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 e del comma 3 dell'articolo 5 per l'erogazione dei contributi, idonea resocontazione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente.
3. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

 Art. 7
(Formazione professionale)

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, prevede nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento dei personale regionale e degli enti locali, utilizzato dai Comuni nella progettazione territoriale degli orari e nei progetti attuativi ad esso collegati, nonché nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

 Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2001 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dei capitolo 5100101 dei bilancio di previsione per l'anno 2001, accantonamento di cui alla partita 4 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei gettito derivante dai tributi propri della Regione o dei fondi di cui al comma 4.
3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa dei bilancio di previsione per l'anno 2002 con la denominazione "Contributi ai Comuni per l'elaborazione a  l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione, la promozione e il sostegno delle banche dei tempi" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
4. Per le stesse finalità saranno utilizzati i fondi eventualmente assegnati alla Regione Marche dal Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'articolo 28 della legge 53/2000.
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dei bilancio di previsione per l'anno 2001 sono ridotti di lire 100 milioni.

 Art. 9
(Abrogazioni)

1.  E’ abrogata la l.r. 2 giugno 1992, n. 20.

Art. 10
(Norma transitoria) 

  1. Per l’anno 2001 la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 4 e al comma 3 dell’articolo 5, nonché le modalità di trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dei piani territoriali degli orari, indicandone l’ordine di priorità ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 53/2000.

 

I.N.P.S.
Circolare n.133 del 17-7-2000

OGGETTO:  Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53.
                    
Art. 33, commi 1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92.

SOMMARIO 
- La persona handicappata che lavora può fruire di permessi" a giorni" o di permessi "a ore". 
- Il genitore di persona handicappata minorenne può fruire dei permessi dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, - anche quando l’altro genitore non ne ha diritto. 
- I genitori di persone handicappate maggiorenni e i parenti ed affini entro il 3° grado possono utilizzare i giorni di permesso anche se non convivono con il soggetto handicappato, purché gli prestino assistenza in via continuativa ed esclusiva. 
- Data di accertamento dell’handicap e data di decorrenza dei permessi. 
- Giorni di permesso in caso di part time verticale. 
- Giorni di permesso per i lavoratori agricoli stagionali con contratto di almeno un mese.

PREMESSA        
Si premette che, se pure nel corso delle presenti istruzioni, si indicano genericamente persone "handicappate", senza altra precisazione, ci si riferisce comunque sempre alle persone con handicap in situazioni di gravità, di cui al 3° comma dell’art. 3 della legge n. 104/1992, non ricoverate a tempo pieno (art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104/1992).
Gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33. 

1) PERSONE HANDICAPPATE CHE LAVORANO 
Il comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92 prevede, tra l’altro, che la persona handicappata che lavora può "usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (rispettivamente, permessi "ad ore" e permessi "a giorni").
L’art. 19, lett. c), della legge 8.3.2000, n. 53 stabilisce che al comma 6 dell’art. 33 della legge 104/92, dopo le parole "può usufruire", è inserita la seguente: "alternativamente".
La presente norma conferma quindi il criterio in vigore (v. par. 1, lett. B, della circ. 37 del 18.2.99), secondo cui la persona handicappata che lavora può beneficiare, alternativamente, o dei permessi "ad ore" o dei permessi "a giorni". 
Peraltro, mentre si ribadisce, in linea generale, che il tipo di permesso richiesto (a giorni od ad ore), può essere senz’altro cambiato da un mese all’altro previa semplice modifica della domanda a suo tempo avanzata, e non, in linea di massima, nell’ambito del singolo mese di calendario, si precisa che la variazione può essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
In tal caso, la modifica dei permessi va effettuata adottando i criteri rilevabili dagli esempi seguenti.
Si supponga che un lavoratore, con orario giornaliero lavorativo di 8 ore per 5 giorni alla settimana, abbia già beneficiato, in un determinato mese, di riposi orari per 20 ore, e che successivamente documenti la necessità di utilizzare i giorni in luogo dei restanti permessi orari. Le 20 ore fruite dovranno essere convertite in giorni, con eventuale arrotondamento all’unità inferiore se la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50, ovvero all’unità superiore se la frazione supera lo 0,50. Nell’esempio, quindi, si ha: 20 ore: 8 = 2,50 gg. (e cioè 2 gg. arrotondati). Il lavoratore ha fruito di ore corrispondenti a 2 gg. e quindi può chiedere 1 giorno di permesso senza diritto ad ulteriori permessi orari nel mese. Se, invece, avesse già fruito di 21 ore (equivalenti a 2,62 gg. = 3 gg. arrotondati) non potrebbe più fruire neppure di 1 giorno di permesso, sempre relativamente a quel mese. Analogo calcolo va effettuato nel caso inverso, se si tratta, cioè, di convertire i giorni in ore. Se, ad esempio, lo stesso lavoratore ha utilizzato 2 giorni di permesso, potrà fruire, in quel determinato mese, di 8 ore di riposo, in luogo del giorno di permesso che non intende più utilizzare.

2 – GENITORI E PARENTI O AFFINI ENTRO IL 3° GRADO DELLA PERSONA HANDICAPPATA 

2.1 - Generalità
L’art. 20 della legge 53/2000 stabilisce: "Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’art. 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente". 

2.2 - Genitori di figli minorenni 
Va preliminarmente chiarito che l’art. 20, secondo cui le disposizioni dell’art. 33 si applicano anche quando l’altro genitore non ha diritto, è da intendere riferito ai (soli) figli handicappati minorenni.
E’ da ritenere esclusa la applicabilità dello stesso art. 20 nella parte in cui prevede la continuità e la esclusività dell’assistenza alla persona handicappata da parte del lavoratore; ciò, anche nel presupposto che per i figli minorenni non va richiesta la convivenza, come anche precisato con circ. n. 80/95.
Tanto premesso, in base alla nuova norma è ora possibile per il genitore lavoratore fruire del prolungamento dell’astensione facoltativa o dei riposi orari fino ai 3 anni di età del bambino nonché dei giorni di permesso dopo i 3 anni e fino ai 18, anche qualora l’altro genitore non abbia diritto a tali benefici (perché, ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo ecc.). 
Nel caso in cui, invece, entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti, i permessi continuano a spettare ad entrambi, ma in maniera alternativa. Ciò significa che possono spettare indifferentemente alla madre o al padre, ma non con fruizione contemporanea, fatto salvo quanto precisato al par. 2.2.3.

2.2.1 - Prolungamento dell’astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino handicappato.
Il comma 1 dell’art. 33 della legge 104/92 stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore handicappato grave, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni (di età del bambino) del periodo di astensione facoltativa.
In proposito si rammenta che, trattandosi di astensione facoltativa, sia pure prolungata, con diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo, il rapporto di lavoro deve continuare ad essere in atto, con obbligo di prestazione dell’attività lavorativa, anche durante il prolungamento; si ricorda anche che per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto alla astensione facoltativa ed al suo prolungamento è subordinato all’iscrizione negli elenchi validi per ciascun anno di riferimento (anno precedente a quello di astensione).
Peraltro, con riferimento alle innovazioni apportate dalla legge 53/2000, occorre fare alcune precisazioni in merito alle interrelazioni tra l’astensione facoltativa "normale" ed il suo prolungamento.
E’ da ritenere, infatti, che la norma dell’art. 20 della stessa legge 53 non abbia inteso escludere, per i genitori di persone handicappate, né la possibilità di fruire, come gli altri, della normale astensione facoltativa entro gli otto anni di età del bambino, né la possibilità di beneficiare del prolungamento della astensione facoltativa fino a tre anni di età del bambino; non ha quindi posto come condizione per il prolungamento stesso il precedente godimento della integrale astensione normale. 
Tenendo conto di tali considerazioni, diventa possibile ammettere il prolungamento da parte di un genitore (alternativamente, madre o padre) anche quando non sia stato in precedenza esaurito il periodo della "normale" astensione facoltativa.
Se ciò si verifica, peraltro, il fatto che l’ulteriore periodo di astensione sia qualificato come "prolungamento" non può non comportare riflessi: pertanto in linea generale il prolungamento stesso potrà iniziare solo dopo il periodo della normale astensione facoltativa teoricamente fruibile dalla madre (6 mesi), periodo che inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine dell’astensione obbligatoria e che ordinariamente è pari a nove mesi successivi al parto. 
Fermo restando che il godimento del "normale" periodo di astensione può essere spostato fino all’8° anno di età del bambino, nei casi in cui uno dei genitori non appartenga a categoria avente diritto all’astensione obbligatoria e/o a quella facoltativa dal lavoro, si precisa:
- se è solo il padre che lavora, il prolungamento in questione è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa, e cioè di 7 mesi, a partire dalla data di nascita del bambino;
- se si tratta di "genitore solo" -padre o madre- (1), il prolungamento è riconoscibile dal giorno successivo alla scadenza del teorico particolare periodo di astensione (10 mesi);
- se la madre è lavoratrice non avente diritto all’astensione facoltativa e, quindi, al suo prolungamento, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine dell’astensione obbligatoria della madre; 
- se la madre è lavoratrice autonoma, il padre può fruire del prolungamento dal giorno successivo alla scadenza del proprio teorico periodo di "normale" astensione facoltativa (7 mesi), decorrente dalla fine del periodo (3 mesi) di astensione facoltativa della madre, decorrente, a sua volta, dal giorno successivo al periodo indennizzabile dopo il parto (3 mesi). Nel caso in cui, invece, la "normale" astensione facoltativa sia stata fruita in tutto o in parte, prima del prolungamento, da uno o da entrambi i genitori, si avranno le seguenti situazioni di fruibilità dei residui periodi di "normale"astensione facoltativa: 
- se la madre ha beneficiato di 6 mesi prima del prolungamento, il padre può usufruire di 5 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e l’8° anno (mesi peraltro indennizzabili, in entrambi i casi, solo in presenza di determinate condizioni reddituali: v. circ. n. 109 del 6.6.2000);
- se il padre ha beneficiato di 7 mesi prima del prolungamento, la madre può usufruire di 4 mesi di astensione facoltativa "normale" sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra il 3° e l’8° anno (mesi soggetti a limiti di indennizzabilità analoghi a quelli di cui all’alinea precedente);
- se entrambi i genitori si sono ripartiti i periodi di astensione facoltativa "normale", con conseguente prolungamento da parte di un genitore, ovvero con prolungamento alternativo da parte di entrambi, il genitore che eventualmente non abbia utilizzato il proprio periodo residuo (fruibile peraltro sempre entro il limite complessivo di 10 o 11 mesi), può completarlo sia entro il 3° anno di età del bambino, sia fra i 3° e l’8° anno, con i suddetti limiti di indennizzabilità. 

2.2.2 - Riposi orari fino a tre anni di età del bambino handicappato 
Il comma 2 dell’art. 33 della legge 104 prevede la possibilità per i genitori di fruire di riposi orari fino a tre anni di età del bambino, in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa; si rammenta che, per uniforme applicazione della disposizione sia nel settore privato che in quello pubblico, il numero di ore di riposo spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario). 
Fino ad 1 anno di età i riposi non sono quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa, ma quelli c.d. per allattamento del nuovo art. 10 della legge 1204 (v. in proposito circ. 109/ 2000). Ciò significa che, conformemente alle istruzioni della circolare suddetta, durante l’utilizzo di questi riposi orari da parte della madre, il padre può fruire della astensione facoltativa "normale", e che, invece, l’utilizzo della astensione facoltativa "normale" da parte della madre preclude la fruizione dei riposi orari da parte del padre.
Tra il 2° e il 3° anno di età del bambino, i riposi orari diventano quelli alternativi al prolungamento dell’astensione facoltativa.Si sottolinea che anche tali riposi, come il prolungamento dell’astensione di cui al paragrafo precedente, spettano in maniera alternativa tra i due genitori, e, trattandosi di beneficio che sostituisce il prolungamento, l’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude, secondo i criteri utilizzati per l’astensione suddetta, che l’altro possa godere della "normale" astensione facoltativa eventualmente ancora spettantegli. 

2.2.3 - Giorni di permesso mensile tra il 3° e il 18° anno di età del figlio handicappato. 
Analogamente al prolungamento dell’astensione facoltativa ed ai riposi orari, i giorni di permesso possono essere usufruiti dai genitori (di figli minorenni) alternativamente, ma il numero massimo mensile (3 gg.) può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro (ad esempio, madre 2 gg., padre 1 giorno, anche coincidente con uno dei due giorni della madre).
L’alternatività, in sostanza, si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese (tre).
I giorni di permesso possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro fruisce della "normale" astensione facoltativa.

2.3 -Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate non conviventi
In base all’art. 20 della legge 53, i genitori e i familiari lavoratori di persone handicappate possono fruire dei giorni di permesso mensile anche se il portatore di handicap non è convivente a condizione che l’assistenza sia continua ed esclusiva, requisiti che devono sussistere contemporaneamente.
Si rammenta (v. par. 2.2) che i genitori qui presi in considerazione sono quelli di figli maggiorenni.

2.3.1 - Continuità dell’assistenza
La "continuità" consiste nell’effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso.
Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale.

2.3.2 - Esclusività dell’assistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo.

2.4 - Genitori di figli maggiorenni e familiari di persone handicappate conviventi
Se il lavoratore richiedente i permessi è convivente con la persona handicappata continua ad essere implicito -anche tenendo conto dei criteri enunciati dal Consiglio di Stato con parere n. 784/95- che ai fini della concessione dei permessi non debbano essere presenti nella famiglia altri soggetti che possano fornire assistenza. 
Si confermano, pertanto, le istruzioni precedenti (v. circ. n. 80/95) che subordinano la concessione dei permessi alla inesistenza, nel nucleo familiare, di soggetti non lavoratori in grado di assistere la persona handicappata.

2.5 - Impossibilità di assistenza da parte del familiare non lavoratore 
Oltre ai motivi, obiettivamente rilevanti, di impossibilità all’assistenza da parte del genitore non lavoratore, indicati nella circ. 37/99 (par. 2, lett. A), da ritenere applicabili non solo al genitore suddetto, ma anche ad altro familiare (ugualmente non lavoratore e unico altro soggetto in grado di prestare assistenza) (2), si elencano gli ulteriori motivi di impossibilità di assistenza da parte di soggetti non lavoratori conviventi con il soggetto handicappato individuati dal Comitato amministratore G.I.A.S con deliberazione n. 32 del 7.3.2000 (all. 1), per i quali, quindi, al lavoratore (genitore o parente o affine entro il 3° grado (3), convivente o meno -v. par 2.3 e 2.4- con l’handicappato) possono essere riconosciuti i permessi, senza necessità di valutazioni medico-legali: 
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3; 
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; per gli invalidi di età inferiore a 70 anni, possono essere applicati i criteri di cui al capoverso successivo. 
I motivi di carattere sanitario, debitamente documentati, del familiare non lavoratore, come ad esempio le infermità temporanee che non diano luogo a ricovero ospedaliero, dovranno essere valutati dal medico di Sede al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza.
Inoltre un ulteriore motivo di impedimento -ugualmente identificato, in altra circostanza, dal Comitato G.I.A.S.- all’assistenza da parte del familiare non lavoratore convivente con la persona handicappata può essere quello determinato dalla mancanza di patente di guida del non lavoratore; motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida.

3) CHIARIMENTI E VARIE

3.1 - Decorrenza dell’inizio dei benefici in casi particolari
Ad integrazione di quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 1, 16° cpv. e nota 6) si precisa che le indennità per le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, possono essere riconosciute, sempre che vi sia stata effettiva astensione dal lavoro, a partire da una data diversa da quella di rilascio dell’attestato (o certificato o verbale) relativo al riconoscimento dell’handicap grave da parte della speciale Commissione medica A.S.L., non solo qualora nello stesso sia espressamente indicata una validità decorrente da data anteriore a quella del riconoscimento dell’handicap grave, ma in tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione sia tale (ad es. quanto è presente il riferimento ad una eziologia prenatale) da far considerare l’handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione alla ASL della domanda di riconoscimento (non anteriore comunque a quella di presentazione all’INPS e al datore di lavoro della relativa domanda). 

3.2 - Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. 
Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:
- Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)
- Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la "settimana corta").
Perciò:
x : 8 = 3 : 27 
x = 24 : 27;
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1). 
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso

3.3 - Operai agricoli a tempo determinato
In merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in via generale quanto previsto dalla circ. 80/95 (par. 5) circa la impossibilità della materiale fruizione di giorni di permesso per se stessi, quali portatori di handicap, o per i figli o i familiari handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli occupati "a giornata", si precisa che il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.

3.4 - Contributi figurativi
La legge, all’articolo 19, lett. a), precisa che i permessi dell’articolo 33, comma 3, della legge n.1204/1992 (permessi "a giorni"), sono coperti da contribuzione figurativa.
I permessi di cui al comma 2 (permessi "ad ore") risultano ora coperti da contribuzione figurativa, riscattabili, oppure possono formare oggetto di versamenti volontari (v. nuovo art. 10 della legge n. 1204/71).
Sull’argomento saranno impartite disposizioni a parte.

3.5 - Modulario e documentazione
Nell’attesa della revisione della modulistica attuale, la stessa potrà essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti e con la presentazione delle dichiarazioni di responsabilità, laddove necessarie.
Si ricorda in proposito che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazioni.

f.to  IL DIRETTORE GENERALE
              TRIZZINO

 Note
(1) - La situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di  morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei  genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori,  risultante da un provvedimento formale (v. circ. n. 109/2000, par.  1.3).
 (2) - Si rammentano i "motivi obiettivamente rilevanti" indicati nella citata circolare, applicabili anche a persona non lavoratrice, diversa dal genitore, sempre che risulti essere l’unica in famiglia in grado di prestare assistenza:
- grave malattia 
- presenza in famiglia di più di tre minorenni 
- presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni 
- necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore (da valutare a cura del medico di Sede).
(3)
- Si riporta, ad ogni buon fine, quanto riepilogato nella nota (5) della circolare n. 80 del 24.3. 1995 a proposito del computo dei gradi di parentela e di affinità:
"E' noto che i gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato; così ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.
In linea collaterale, invece, si deve risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e poi così ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).
L'affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge (art. 78 c.c.). Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente: così ad esempio il grado di affinità suocero/nuora (o suocera/genero) è di 1° grado; quello tra cognati di è di 2° grado, e così via. Si sottolinea che gli affini di un coniuge non sono affini tra loro: così ad esempio la moglie del cognato di una persona non è affine con quest’ultima."

Allegato 1
I.N.P.S. 
 Delibera n. 32 del 7.3.2000

OGGETTO: Legge n. 104/92. Presenza, nella famiglia del soggetto handicappato grave,
                   di
familiare  non lavoratore. 

IL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI visto l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92; 

viste le disposizioni vigenti, secondo cui il riconoscimento della indennità relativa ai giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 è subordinato alla impossibilità, per altre persone presenti nella famiglia del soggetto handicappato grave, di assisterlo;
considerato che tale impossibilità è stata individuata nell’espletamento di una attività lavorativa, ovvero, qualora il familiare non sia lavoratore, nei "motivi obiettivamente rilevanti" di quest’ultimo, quali i gravi motivi di salute o un obiettivo insormontabile impedimento;
rilevato che determinate situazioni oggettive possono comportare effettivamente una impossibilità del familiare non lavoratore di prestare assistenza al portatore di handicap; 
ritenuto che le anzidette situazioni oggettive, purché debitamente documentate, non necessitino di particolari accertamenti da parte dell’Istituto ai fini della concessione, alle condizioni previste, dei permessi in questione al lavoratore, genitore, parente o affine entro il terzo grado dell’handicappato; 
tenuto conto che in caso di figlio minorenne l’obbligo di assistenza in capo ai genitori è da ritenere prevalente rispetto a quello di altri familiari;

D E L I B E R A

Ai fini della concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, qualora nella famiglia del portatore di handicap siano presenti familiari non lavoratori, le situazioni di impossibilità, per questi ultimi, di assistere l’handicappato sono individuabili al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100% (quali le pensioni di inabilità o analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate);
- riconoscimento, da parte dell’INPS o di altri Enti pubblici, di pensioni, o di analoghe provvidenze in qualsiasi modo denominate (quali le pensioni di invalidità civile, gli assegni di invalidità INPS, le rendite INAIL, e simili), che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3;
- età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta;
- età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui non sia studente);
- infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero.
Altre infermità temporanee, debitamente documentate, o, più in generale, i motivi di carattere sanitario, anch’essi debitamente documentati, del familiare non lavoratore dovranno essere valutati dal medico della Sede INPS al fine di stabilire se e per quale periodo, in relazione alla natura dell’handicap del disabile nonché al tipo di affezione del familiare non lavoratore, sussista una impossibilità, per quest’ultimo, di prestare assistenza.
In caso di genitori entrambi lavoratori e di figlio minorenne handicappato grave, la presenza di familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per uno dei due genitori, di fruire, secondo le condizioni previste, dei permessi per assistere tale figlio.

(La Circolare n. 133 è stata  indirizzata a: Dirigenti centrali e periferici; Direttori delle Agenzie; Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali; Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici.
La stessa Circolare n. 133 inviata, per conoscenza, a: Presidente INPS; Consiglieri di Amministrazione; Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci; Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo; Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse; Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati; Presidenti dei Comitati regionali; Presidenti dei Comitati provinciali
)


I.N.P.S.
Circolare n.152 del 4-9-2000

 OGGETTO: Art. 12 della legge 8.3.2000, n. 53: "Flessibilità dell’astensione obbligatoria".
                     Circolare ministeriale n. 43 del 7.7.2000.

SOMMARIO

La facoltà di optare per la flessibilità dell’astensione obbligatoria è esercitabile anche prima della emanazione del decreto interministeriale.
Con circolare n. 109 del 6.6.2000 sono state impartite le prime istruzioni applicative dell’art. 12 della legge n. 53 del 8.3.2000, che, al comma 1, prevede la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 43 del 7.7.2000, che si trasmette in allegato, ha fornito precisazioni in merito ai presupposti necessari per poter esercitare la facoltà di opzione per l’astensione obbligatoria flessibile senza dover attendere la emanazione, prevista dal 2° comma dell’art. 12, del decreto interministeriale contenente l’elenco dei lavori per i quali tale facoltà è preclusa.
Nel ribadire, quindi, l’immediata applicazione del 1° comma dell’art. 12, si invitano codeste Sedi a tenere conto anche delle indicazioni fornite dal Ministero in merito alla individuazione dei presupposti necessari (v. lettere a), b), c), d), e) della circolare ministeriale).
Con l’occasione si precisa che la non obbligatorietà, in azienda, della figura del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro (c.d. medico competente) va dichiarata dall’azienda stessa. 
La norma in questione, prevedendo la facoltà di astenersi "a partire" dal mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di "flessibilità" dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.
Il periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/2000, può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti.
Tale ultima ipotesi può verificarsi -in linea del resto con quanto previsto al punto a) della circolare ministeriale in questione- con l'insorgere di un periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico competente.
In tutte queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello stesso).
La lavoratrice che intende usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria dovrà presentare domanda (per ora, in attesa cioè della introduzione dell’apposito modulo in corso di predisposizione, anche su carta "libera"), corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, redatta secondo le indicazioni riportate nella circolare ministeriale, nonché della certificazione del competente medico dell’azienda, qualora obbligatoriamente presente ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.
Le situazioni per le quali la flessibilità è stata chiesta dopo il 28.3.00 (data di entrata in vigore della legge n. 53) e prima del 6.6.00 (data di diffusione della circolare n. 109) potranno essere regolarizzate a condizione che la lavoratrice abbia esibito, contestualmente alla richiesta, una certificazione sanitaria comunque suscettibile –anche se rilasciata in assenza di indicazioni normative- di essere ritenuta idonea, alla luce delle attuali disposizioni, alla individuazione dei presupposti necessari per l’autorizzazione alla flessibilità. 

f.to IL DIRETTORE GENERALE
                   TRIZZINO 

Allegato 1
MINISTERO LAVORO e PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro/Div. VI - Div. VII
Circ. n. 43/00 del 7 luglio 2000

(Prot. N: 2416/00/Circ)

OGGETTO: Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e puerperio della donna lavoratrice.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento per la Funzione Pubblica,  Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA
-Dipartimento per gli Affari Sociali, Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 ROMA
- Al Ministero della Sanita’, Gabinetto, Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 ROMA
- Agli Assessorati alla Sanità di tutte le Regioni delle Province autonome di Trento e Bolzano - LORO SEDI
- Alle Direzioni Regionali del Lavoro
- Alle Direzioni Provinciali del Lavoro 
LORO SEDI
- All’INPS, Direzione Generale, Progetto Prestazioni a sostegno del reddito
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA 
L’art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell’astensione priva del parto al periodo successivo al parto.
L’articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l’esercizio della predetta facoltà.
Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more dell’emanazione di detto decreto, il ricorso all’opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitatile in presenza dei seguenti presupposti:
- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio ispezione del lavoro- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1204/71;
- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto; 
- nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. 
Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell’eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.
Va precisato che l’art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.
Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).
La lavoratrice interessata all’opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Nell’ipotesi dell’assenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice che intende avvalersi dell’opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
Resta inteso che, ove sussista l’obbligo di sorveglianza sanitaria, l’opzione è esercitatile solo se entrambe le attestazioni mediche indichino l’assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.
Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall’articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti all’applicazione della disposizione in argomento.
In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.

f.to  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
                             (Sen. PILONI)

Note             
(La Circolare INPS n.152 è stata indirizzata a: Dirigenti centrali e periferici; Direttori delle Agenzie; Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali; Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici. 
La stessa Circolare n. 152 inviata per conoscenza a: 152 inviata per conoscenza a: Presidente; Consiglieri di Amministrazione; Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci; Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo; Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse; Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati; Presidenti dei Comitati regionali
)


I.N.P.S.
Circolare n. 174 del 16-10-2000

OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n°53. Sgravio contributivo in favore di aziende agricole che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione dal lavoro (art. 10, c. 2 e 3). 

 SOMMARIO
- Disposizioni e istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo per le aziende agricole che assumono manodopera dipendente a tempo determinato;
- Contenuto della norma;
- Soggetti beneficiari;
- Misura del beneficio;
- Durata e decorrenza del beneficio;
- Istruzioni operative;
- Regolarizzazione del pregresso e adempimenti

PREMESSA
Con circolari n° 109 del 6 giugno 2000, 117 del 20 giugno 2000 e con il messaggio 2000/0023/000128 del 26 giugno 2000 sono state fornite le disposizioni per l'applicazione dello sgravio contributivo, previsto dall'art. 10 della Legge 8 marzo 2000 n°53 in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro.
Tra le aziende aventi diritto allo sgravio contributivo rientrano anche le aziende agricole che rivestono o meno la qualifica di imprenditori per le quali si forniscono le seguenti disposizioni.

1 - Contenuto della norma. 
Il comma 2 dell'art.10 della Legge 8 marzo 2000 recita " Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della Legge 30 dicembre n° 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento".
Il comma 3 dell'art.10 della legge 8 marzo 2000 n° 53 recita: " Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome, di cui alla legge 29 dicembre 1987 n.546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2". 

2 - Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare dello sgravio contributivo:
1) generalità delle aziende con meno di 20 dipendenti, comprese le aziende condotte da lavoratori autonomi CD/CM (art. 10 comma 2); 
Il requisito del numero dei dipendenti inferiori a 20 deve essere posseduto, dalla generalità delle aziende al momento dell'assunzione del lavoratore.
Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica e gli operai assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, impiegati anche su fondi diversi della stessa provincia o di province diverse qualora le attività economiche fanno capo ad un unico imprenditore persona fisica o persona giuridica.
Sono esclusi dal computo dei dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 10 della Legge 19 dicembre 1984 n° 863 e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, Legge 24 giugno 1997 n° 196.
I lavoratori assunti con contratto part time per l'accertamento della consistenza dell'organico sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
2)  aziende autonome in cui operano lavoratrici autonome in maternità (art.10 comma 3). 
Le aziende autonome, coltivatrici dirette mezzadre, che assumono manodopera dipendente a tempo determinato, in sostituzione delle lavoratrici autonome in maternità, non sono vincolate al requisito occupazionale del numero dei dipendenti inferiori a 20.
Qualora le suddette aziende autonome siano prive di personale dipendente dovranno effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge 28 novembre 1996 n°608 ( circolare n° 285 del 21 novembre 1995 ).

3 - Misura del beneficio.
Le aziende che assumono manodopera ai sensi del comma 2 e 3 dell'art.10 della legge 8 marzo 2000 n° 53, hanno diritto alla riduzione del 50% dei contributi a loro carico, la predetta riduzione è cumulata con le agevolazioni per zone tariffarie.

4 - Decorrenza e durata del beneficio.
La Legge 53 dell'8 marzo 2000, pubblicata sulla G.U. del 13 marzo 2000, è entrata in vigore il 28 marzo 2000 e, pertanto, le agevolazioni contributive previste dal citato art.10, potranno essere concesse a seguito di assunzioni avvenute a partire dalla data di entrata in vigore della legge anche se il titolo all'astensione, ai sensi degli articoli. 4, 5 e 7 della Legge 309 dicembre 1971 n° 1204, come modificati dalla Legge 53 del' 8 marzo 2000.
La durata del beneficio è di dodici mesi, dalla data di nascita del bambino o dalla data di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

ISTRUZIONI OPERATIVE.
I datori di lavoro, nonché i lavoratori autonomi che assumono manodopera, che intendono accedere ai benefici suddetti, dovranno attestare, tramite una dichiarazione, redatta ai sensi della Legge n° 15 del 4 gennaio 1968, da allegare al primo foglio del registro d'impresa alla competente Sede INPS ( circolare n° 249 del 25 settembre 1995), il possesso dei seguenti requisiti:
1) assunzione dei lavoratori in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Legge 30 dicembre 1971 n° 1204, come modificati dalla Legge 53/2000; 
2) dichiarazione che la forza occupazionale aziendale all'atto dell'assunzione è inferiore a 20 dipendenti. 
I suddetti datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione ai sensi della predetta Legge 1204 del 1971, devono dichiarare i relativi dati occupazionali utilizzando il modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera prevista per gli operai agricoli a tempo determinato, e specificatamente la dichiarazione contraddistinta dal codice "1" della prima casella del " tipo denuncia" dei quadri A e C del modello stesso ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999).
Per la gestione delle agevolazioni contrattuali previste dall' art. 10 della Legge 8 marzo 2000 n° 53 vengono istituiti i seguenti codici contratto, da indicare nel campo tipo contratto:
44 - operaio assunto dalla generalità delle aziende, che posseggono il requisito di meno di venti dipendenti all'atto di assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 8 marzo 2000 n° 53;
45 - operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Legge 8 marzo 2000 n° 53;

Regolarizzazione del pregresso e adempimenti:
I datori di lavoro che hanno già denunciato il lavoratore con un modello DMAG con un contratto diverso da quelli istituiti con la presente circolare dovranno darne comunicazione alla Sede competente per gli adempimenti conseguenti ( circolare n° 183 del 1 ottobre 1999 punto " comunicazioni di variazioni") .
Alla comunicazione dovrà anche essere allegata la dichiarazione di responsabilità resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n° 15 attestante il possesso dei requisiti come indicato nel comma 1 delle "ISTRUZIONI OPERATIVE" della presente circolare.

 f.to IL DIRETTORE GENERALE
                   TRIZZINO

(La presente Circolare n. 174 è stata indirizzata a: Direzione generale sistemi informativi e telecomunicazioni/ Progetto per la gestione, lo sviluppo e il coordinamento dell’area agricola; Dirigenti centrali e periferici; Direttori delle Agenzie; Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali; Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici.
Circolare inviata per conoscenza a: Presidente INPS; Consiglieri di Amministrazione; Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci; Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo; Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse; Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati; Presidenti dei Comitati regionali; Presidenti dei Comitati provinciali
)


I.N.P.S.
Direzione centrale prestazioni
Circolare n. 15  del 23 gennaio 2001 

OGGETTO: Legge 8 marzo 2000, n. 53 Congedi parentali, innovazioni in materia di accrediti figurativi,
di riscatti e di versamenti volontari.

 Sommario:
- Astensione facoltativa: modifica della durata complessiva Art.3, c.2
- Assenze per malattia del bambino: astensione dal lavoro dei genitori alternativamente durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni
- Riposi orari per allattamento: copertura figurativa Art.3, c.3
- Genitori adottivi: astensione facoltativa ed assenze dal lavoro Art.3, c.5
- Parti prematuri: Art.11
- Flessibilità dell'astensione obbligatoria: astensione dal lavoro dal mese precedente la data del parto fino ai quattro mesi successivi all'evento Art.12
- Permessi mensili art.33 L.104/92: copertura figurativa Art.19
- Modalità degli accrediti figurativi: Art.3,c.4
- Copertura integrativa mediante riscatto: Art.15,c.2
- Copertura integrativa mediante versamenti volontari:Art.3,c.4
- Congedi per eventi e cause particolari: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.4, c.2
- Congedi per la formazione: copertura assicurativa mediante riscatto o versamenti volontari Art.5, c.5

La legge 8 marzo 2000, n.53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.60 del 13.3.2000, nel dettare disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, è intervenuta ad integrare e modificare le norme vigenti a tutela dei diritti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri.
La normativa in esame,(vedi circ.n109 del 6 giugno 2000 ) ha introdotto anche nuovi criteri in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari per i periodi di astensione facoltativa, di riposi orari per allattamento, di assenza per malattia del bambino e di riposi mensili per l'assistenza a portatori di handicap.
Con la presente circolare si forniscono disposizioni applicative in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 in materia di accrediti figurativi, di riscatti e di versamenti volontari.
Tali istruzioni riguardano anche i lavoratori elettrici, telefonici, autoferrotranvieri e gli iscritti ai fondi Volo e Dazio; con successiva circolare saranno fornite istruzioni riguardanti gli iscritti al fondo "Ferrovieri".

1. Astensione facoltativa
L'art.3 comma 2 della legge 53/2000, che ha riformulato il testo dell'art. 7 della legge 1204/71, modifica la durata complessiva dell'astensione facoltativa, fissando termini più ampi e diverse modalità per la sua fruizione.
Precedentemente all'entrata in vigore della legge 53/2000 il diritto all'astensione facoltativa poteva essere esercitato, alternativamente dai due genitori, entro il compimento del primo anno di vita del bambino e per la durata massima complessiva di sei mesi.
Per effetto della nuova normativa il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro spetta ad entrambi i genitori e può essere esercitato entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi.
Nell'ambito di tale limite, il diritto all'astensione compete alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi. Analogo diritto, esercitabile per un periodo anche frazionato, non superiore a sei mesi, spetta al padre lavoratore dipendente.
Per il padre lavoratore che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e che intenda fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette. In tale ipotesi il periodo complessivo di astensioni dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi.
Qualora vi sia un solo genitore, l'assenza dal lavoro a tale titolo non potrà in ogni modo superare i dieci mesi.

2. Assenze per malattia del bambino
L'art.7, comma 4, della legge 1204/71 - nel testo modificato della legge 53/2000 - prevede che entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni (la norma modificata riconosceva il diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni).
Quando l'età del bambino è inferiore a tre anni, la nuova norma non prevede limiti di durata dell'assenza. Quando, invece, l'età del bambino è compresa fra i tre e gli otto anni, l'assenza non potrà superare i cinque giorni l'anno per ciascuno dei genitori e dovrà essere documentata con apposito certificato rilasciato da medico specialista. Si precisa che fino all'entrata in vigore della legge 53/2000 la possibilità di assentarsi dal lavoro era riconoscibile - per bambini fino a tre anni - anche sulla base di certificazione rilasciata da medico generico.

3. Riposi orari
L'art. 3, comma 3, della legge 53/2000, integrando l'art. 10 della legge 1204/1971, dispone il raddoppio dei periodi di riposo giornaliero per allattamento nei casi di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive rispetto a quelle fissate dal 1° comma del citato art. 10 (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite) possono essere fruite anche dal padre.
Inoltre l'articolo 3, comma 3, innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante riscatto o versamenti volontari.
Per le modalità dell'accredito figurativo, del riscatto e dei versamenti volontari, si rinvia ai successivi punti 8, 9 e 10.

4. Genitori adottivi
L'art. 3, comma 5, della legge in esame, stabilendo l'applicabilità delle disposizioni contenute nello stesso articolo anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, riconosce loro il diritto all'astensione facoltativa ed alle assenze dal lavoro per malattia del bambino.
Lo stesso comma precisa che tali diritti possono essere esercitati nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualora al momento dell'adozione o dell'affidamento l'età del bambino sia compresa fra i sei e i dodici anni.

5. Parti prematuri
L'art. 11 della legge 53/2000, integrando l'art. 4 della legge 1204/71, disciplina i casi in cui il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, stabilendo che i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria ad esso successivo.
La norma nulla innova in materia di accredito figurativo di tale evento; ai periodi di astensione obbligatoria anteriori e successivi al parto, dovrà essere pertanto attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81.

6. Flessibilità dell'astensione obbligatoria
Secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 1204/71, la lavoratrice ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due mesi precedenti la data presunta del parto e tre mesi successivi al parto).
Mantenendo invariata la durata complessiva dell'astensione obbligatoria, l'art. 12, comma 1 della legge 53/2000 introduce la facoltà della lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che sia debitamente attestato dai medici specialisti individuati dalla norma medesima, che l'esercizio di tale scelta non arreca pregiudizio alla salute della madre o del nascituro.
In attesa di uno specifico decreto interministeriale, previsto dall'art.12,c.2, che dovrà individuare un elenco di attività, il cui esercizio non consentirà alle lavoratrici interessate di esercitare la facoltà di cui sopra, il Ministero del Lavoro, con circolare n.43 del 7.7.2000, ha anticipato i presupposti necessari per poter esercitare tale facoltà. Con circolare n.152 del 4 settembre 2000 sono stati forniti i criteri esplicativi delle indicazioni ministeriali.
Anche nei casi di astensione obbligatoria flessibile la norma non detta nuovi criteri in materia di accredito figurativo; a tali periodi dovrà pertanto essere attribuito un valore figurativo determinato applicando i criteri fissati dall'art. 8 della legge n. 155/81.

7. Permessi mensili a norma dell'art. 33 della legge n.104/92
L'art. 19 della legge 53/2000 è intervenuto altresì a modificare l'art 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo la copertura figurativa dei permessi mensili disciplinati dal comma 3 dell'art.33 citato.
Fino all'emanazione della nuova normativa, infatti, per detti permessi era dovuta (a cura del datore di lavoro o direttamente dall'INPS) esclusivamente un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione che sarebbe stata corrisposta in costanza di attività, ma non era prevista alcuna contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro (il trattamento economico spettante non ha, infatti, natura di retribuzione imponibile) né altra forma di copertura assicurativa.
L'art.20 stabilisce che le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, nel testo modificato dall'art. 19 della legge in esame, si applicano anche nei casi in cui l'altro genitore non ne abbia titolo nonché ai genitori ed ai familiari, lavoratori pubblici o privati, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
Atteso che la nuova norma nulla stabilisce in merito alle modalità dell'accredito figurativo, il valore da attribuire a tali permessi dovrà essere determinato con i criteri e le modalità dell'art. 8 della legge 155/81.

8. Modalità degli accrediti figurativi per i periodi di astensione facoltativa fruiti oltre i sei mesi e fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
L'art.3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro fruiti oltre i sei mesi (anche se collocati entro il terzo anno di età del bambino) ed a quelli goduti fra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ai permessi per allattamento, nonché ai periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra il terzo e l'ottavo anno.
La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato. Per l'anno 2000 l'importo dell'assegno sociale è di lire 8.366.800, mentre il valore settimanale da attribuire è pari a lire 321.800 (a.s. x 2 : 52).
I predetti criteri di determinazione del valore figurativo si applicano anche ai periodi di riposo orario per allattamento (commi aggiunti all'art.10 della legge n.1204/1971 dall'art.3, comma 3, della legge n.53) e ai periodi di astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e fino al compimento dell'ottavo anno (art.15, comma 2, della legge 1204/1971, come sostituito dall'art.3 della legge n.53/2000). In particolare, in relazione ai riposi per allattamento, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:
- sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
- dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all'unità il risultato ottenuto

9. Modalità degli accrediti figurativi per periodi di astensione facoltativa fruiti nel limite di sei mesi, di assenza dal lavoro per malattia del bambino fruiti entro il terzo anno di vita, e dei permessi mensili fruiti per assistenza ai portatori di handicap
Restano immutati i criteri fissati dall'art. 8 della legge 155/81 per la determinazione del valore retributivo nei casi di accredito figurativo per i periodi di astensione facoltativa fruita nel limite di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e della assenza dal lavoro per malattia del bambino di età compresa entro i tre anni; sulla base dei medesimi criteri dovranno essere accreditati i permessi mensili fruiti per prestare assistenza a portatori di handicap.
In presenza di tali eventi ed in relazione alla situazione contributiva degli interessati, si procederà all'accredito figurativo dei periodi ed all'attribuzione del relativo valore figurativo ovvero all'integrazione figurativa dei periodi coperti obbligatoriamente ed interessati da retribuzione ridotta, applicando le disposizioni contenute nella circolare n.598 R.C.V. -n.13047 O. del 24 luglio 1982 e nella circolare n.845 R.C.V. n.60120 A:G.O. e n.5011 O. del 26 maggio 1987 .
Qualora il compimento del terzo anno di età avvenga durante l'astensione facoltativa ovvero durante l'assenza per malattia del bambino, il valore figurativo da attribuire alla settimana interessata dall'evento dovrà essere calcolato con i criteri e le modalità dell'art 8 della legge 155/81.

10. Copertura integrativa mediante riscatto
L'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 1204/71, nel testo riformulato dall'art. 3, comma 4, della legge n.53, nel determinare il valore figurativo da attribuire ai periodi indicati nel precedente punto 8 in conformità a un valore convenzionale annuo uguale per tutti, stabilisce che gli interessati possono integrare il valore figurativo accreditabile per tali periodi mediante riscatto o versamenti volontari.
L'onere di riscatto deve essere determinato con i criteri di cui all'art. 13 della legge 12.8.62 n. 1338, cioè in termini di riserva matematica, anche per i soggetti che alla data dl 31.12.95 abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi o che abbiano iniziato il rapporto assicurativo successivamente a tale data.
Infatti, le modalità di calcolo percentuale dell'onere di riscatto, introdotte dal Decreto Legislativo 30.4.97, n. 184, non sono applicabili ai periodi che siano già coperti da contribuzione, come espressamente previsto dall'art.2 comma 2, del decreto citato.
Si dovrà pertanto determinare l'onere di riscatto scegliendo il sistema di calcolo, retributivo o contributivo, in relazione all'anzianità contributiva fatta valere dall'interessato alla data del 31.12.95.
Qualora si debba operare secondo il sistema retributivo si dovrà:
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente, sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall'art.8 della legge 155/81);
- calcolare la pensione teorica maturata dal richiedente sulle anzianità contributive fatte valere alla data della domanda di riscatto (compresi i periodi accreditati figurativamente con le modalità fissate dall'art.3, comma 4, della legge 53/2000, cioè con valore retributivo determinato sulla base dell'ammontare dell'assegno sociale)
- calcolare la differenza delle due pensioni su base annua determinandone il valore capitale con i coefficienti attuariali in vigore , individuati in relazione all'età, al sesso ed all'anzianità contributiva complessiva.
Per quanto concerne le modalità di calcolo con il sistema contributivo, si fa riserva di istruzioni.

11. Copertura integrativa mediante versamenti volontari
L'art.3 comma 4, della legge 53/2000, consente a coloro che usufruiscono dell'astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino, dei permessi per allattamento, nonché dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa fra i tre e gli otto anni, la possibilità di effettuare versamenti ad integrazione del contributo figurativo secondo i criteri e le modalità previste per i versamenti volontari in alternativa al riscatto.
La norma citata non prevede particolari requisiti per il versamento della contribuzione volontaria ad integrazione e, conseguentemente, tale facoltà potrà essere esercitata da tutti coloro che hanno richiesto l'accredito degli eventi per i quali è prevista l'attribuzione di un valore figurativo determinato con riferimento all'ammontare dell'assegno sociale.
Per quanto riguarda la misura della retribuzione media, su cui calcolare il contributo, la stessa sarà pari alla differenza tra il valore figurativo determinato secondo i criteri dell'art.8 della legge 155/81, sulla base della retribuzione percepita dal lavoratore nell'anno interessato, e l'importo della retribuzione figurativa accreditata in applicazione dell'art.3 della legge 53/2000.
Per quanto riguarda, infine, le modalità operative si fa riserva di ulteriori istruzioni.

12. Congedi per eventi e cause particolari
L'art.4, comma2, della legge in esame stabilisce che i lavoratori pubblici e privati possono usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali quelli che saranno individuati e disciplinati con decreto interministeriale , come previsto al comma 4 del citato articolo 4.
Durante i periodi di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
La copertura assicurativa dei suddetti periodi potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante riscatto o versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D.L.vo 30.4.97 n. 184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art. 5 del D. L.vo 16.9.96 n. 564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.

Congedi per la formazione
L'art.5 della legge 53/2000, al comma 1, attribuisce ai lavoratori pubblici e privati, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione, la facoltà di usufruire di un periodo di congedo per formazione, continuativo o frazionato, con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il comma 2 del medesimo articolo5, individua come congedi per formazione quelli finalizzati al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o del diploma di laurea, nonché quelli comportanti partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Durante i sopra elencati periodi di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione.
Il comma 5 del citato articolo5, attribuisce agli interessati la facoltà di coprire tali periodi mediante riscatto o mediante versamento di contribuzione volontaria.
L'onere di riscatto dovrà essere determinato con il criterio della riserva matematica ovvero secondo il calcolo percentuale introdotto dal D. Lgs.30.4.97 n.184, in relazione all'anzianità contributiva maturata dal richiedente alla data del 31.12.95.
In alternativa al riscatto l'interessato potrà effettuare versamenti volontari, previa autorizzazione, da rilasciare sulla base dei criteri fissati dall'art 5 del D.L.vo 16.9.96, n.564,come modificato dal D.L.vo n.184 del 30.4.1997.


PARLAMENTO ITALIANO
Legge n. 328
dell'8.11.2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (o Legge sull’assistenza)“

(Pubblicata sul Supplemento Ordinario di G.U. del 13.11.2000)

Capo I

PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1.
Princìpi generali e finalità

 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
3. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
5. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata. 
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. 
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 

Art. 2.
Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo 22, e a consentire l’esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all’articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all’articolo 18. 
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate. 

Art. 3.

Princìpi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell’operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. 
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi: 
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro; 
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale. 
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un’adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell’Unione europea. 

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su …………:::::::::::::::::………..

Art. 4.
Sistema di finanziamento delle politiche sociali

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3. 
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5. 
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132. 
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. 
5. Ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all’articolo 18 della presente legge. 

Art. 5.
Ruolo del terzo settore

1. Per favorire l’attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l’accesso agevolato al credito ed ai fondi dell’Unione europea. 
2. Ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona. 
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi. 

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.
Funzioni dei comuni

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto  con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo odificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività: 
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5; 
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5; 
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); 
d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a); 
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi. 
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a: 
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria; 
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona; 
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a); d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi; 
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali. 
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica. 

Art. 7.
Funzioni delle province

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine: a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; 
b) all’analisi dell’offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali; 
c) alla promozione, d’intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all’aggiornamento; 
d) alla partecipazione alla definizione e all’attuazione dei piani di zona. 

Art. 8.
Funzioni delle regioni

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promovendo, nell’ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge. 
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni; c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali; 
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo; 
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; 
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5; 
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all’esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge; 
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni; 
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all’articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale; 
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera g); 
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali; 
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati; 
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori. 
5. La legge regionale di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l’esercizio delle funzioni stesse. 

Art. 9.
Funzioni dello Stato 

1. Allo Stato spetta l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 18; 
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all’interno del c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni; 
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi; 
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20, comma 7. 2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

Art. 10.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) definire l’inserimento delle IPAB operanti in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b); 
b) prevedere, nell’ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l’obiettivo di un’efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica; 
c) prevedere l’applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all’approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia; 
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali; 
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni; 
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l’accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c); 
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l’effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 

Art. 11.
Autorizzazione e accreditamento

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L’autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l’adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 
3. I comuni provvedono all’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n). 
4. Le regioni, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati. 

Art. 12.
Figure professionali sociali

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali. 
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti: 
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all’articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione; 
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall’università ai sensi dell’articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell’area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria. 
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 

Art. 13.
Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti. 
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. 
3. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento. 

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.
Progetti individuali per le persone disabili

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. 
2. Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria su richiesta dell’interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell’accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali. 

Art. 15.
Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l’autonomia e sostenere il nucleo familiare nell’assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta. 
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata. 
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all’impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni. 

Art. 16.
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. 
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all’articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all’articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell’esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l’autonomia di ciascun componente della famiglia. 

3. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità: 
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio-educativi della prima infanzia; 
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; 

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; 
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani; 
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro; 
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. 
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L’onere dell’interesse sui prestiti è a carico del comune; all’interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull’onore in sede locale. 
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali. 
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente. 

Art. 17.
Titoli per l’acquisto di servizi sociali

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell’articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell’ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. 

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.
Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai 2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 
3. Il Piano nazionale indica: 
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall’articolo 22; 
b) le priorità di intervento attraverso l’individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione e del lavoro; 
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie; 
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall’articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali; 
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali; 
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3; 
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull’onore di cui all’articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all’articolo 17; 
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall’articolo 14; 
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all’aggiornamento del personale; 
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall’articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione; 
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all’obbligo scolastico, per l’inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell’autonomia fisica e psichica, per l’integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. 
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all’efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l’ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. 
La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l’utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
6. Le regioni, nell’esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall’adozione del Piano stesso adottano nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro. 

Art. 19.
Piano di zona

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: 
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; 
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8,comma 3,lettera h); 
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 21; 
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; 
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; 
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4. 

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a: 
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g); 
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi; 
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi. 
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano. 

Art. 20.
Fondo nazionale per le politiche sociali

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. 
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l’anno 2000, di lire 761.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l’anno 2000, a lire 591.500 milioni per l’anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero del commercio con l’estero. 
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 4. La definizione dei livelli essenziali di cui all’articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell’allocazione delle risorse; 
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a); 
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale; 
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati; 
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento. 
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato. 
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all’articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all’articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l’adempimento delle prestazioni di cui all’articolo 24. 
8. A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all’articolo 24 della presente legge. 
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo. 
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione europea, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all’impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l’obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione. 

Art. 21.
Sistema informativo dei servizi sociali

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell’ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l’attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale. 
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell’ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani. 

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI Sezione I Disposizioni generali

Art. 22.

Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: 
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; 
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; 
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; 
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell’articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all’articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; 
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio; 
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. 
Ai fini di cui all’articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all’accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni: 
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; 
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; 
c) assistenza domiciliare; 
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.
Reddito minimo di inserimento

1. L’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. – (Estensione del reddito minimo di inserimento). – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull’attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l’estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni". 
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell’ambito di quelle indicate all’articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge. 

Art. 24.
Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. 
La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l’indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera; 
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l’accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell’inserimento definitivo; 
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili: 
3.1) indennità per l’autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione; 
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti; 
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23; 
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; 
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti; 
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; 
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità; g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l’utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l’assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all’articolo 23, a diretto beneficio dell’assistito; 
h) revisione e snellimento delle procedure relative all’accertamento dell’invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l’istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. 
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 

Art. 25.
Accertamento della condizione economica del richiedente

1.Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 

Art. 26.
Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali

1. L’ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili. 

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione". 
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell’ambito dell’Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull’emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell’opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull’effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate. 
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull’andamento del fenomeno dell’esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo. 
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell’analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l’adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni. 
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. 

Art. 28.
Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l’accompagnamento e il reinserimento sociale. 
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l’accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari. 
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  

Art. 29.
Disposizioni sul personale

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l’anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 20 della presente legge. 

Art. 30.
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. 


Leggi Regionali

Emilia Romagna L.R  n. 21 del 16.5.1994
Lazio L.R  n. 48 del 10.9.1993
Liguria L.R  n. 14 del 28.5.1992
Marche
L.R  n. 20 del 2.6.1992
L.R. n. 33 del 17.12.1993 (rifinanziamento e modifica)
Piemonte L.R  n. 52 del 6.4.1995
Toscana


L.R  n. 62 del 30.12.1992
L.R. n.5 del 16.1.1995 "Norme per il governo del territorio"
L.R. n. 96 del 3.11.1995 "Modifiche L.R. 5/1995"
L.R. n. 38 del 1998 "Modifica a Legge n. 62/1992
Trentino A. Adige Solo applicazione L.142/1990 con L.R. n. 1 del 4.1.1993: Artt. 36 e 43
Valle D'Aosta L.R  n. 60 del 26.5.1993
Veneto L.R  n. 15 del 22.6.1993

(Le altre Regioni non hanno legiferato in materia)

   
Home Page di Tempomat      Pagina Precedente     Inizio Pagina      Scrivici
www.tempomat.it - Osservatorio Nazionale delle Banche del Tempo