Tempomat  
 Osservatorio Nazionale sulle Banche del Tempo

 

IV Conferenza annuale Delle Banche Tempo italiane

Milano, 16 Giugno 2000
II° SESSIONE: "Una legge tira l'altra" 
Introduzione di Adele Grisendi (Direttore Tempomat-Osservatorio naz.le)

"Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il 
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità 
locali e per incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni 
ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e 
interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate 
"banche dei tempi".

Gli enti locali per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo 
di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono 
altresì aderire alle banche dei tempi e stipulate con esse accordi che prevedano scambi di tempo da 
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunità locale. Tali 
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono 
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali": firmato Parlamento 
Italiano, 22 febbraio 2000.

Questo, come tutte e tutti voi sapete, è l'art. 27 della Legge n. 53 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana l'8 marzo 2000. Dico subito che lo considero un buon risultato. In gran 
parte lo si deve all'on. Elena Cordoni e (non si dovrebbe mai fare, ma…) anche alla sottoscritta. 
Con l'on Cordoni ho avuto parecchi contatti dalla fine dell'estate 1999 in poi. E ho anche sollecitato 
l'attenzione al gruppo dei Verdi, tramite l'on. Polo Galletti. Tale gruppo, infatti, aveva presentato 
una buona proposta di legge sui tempi e orari delle città comprensivo di un articolo ben scritto sulle 
B.T..

La prima stesura dell'art. 27 era molto diversa. Le Banche del Tempo vi apparivano come servizi 
pubblici creati in primo luogo dai Comuni per favorire il mutuo aiuto tra i cittadini e per migliorare 
il loro rapporto con le istituzioni. Credo sia sufficiente questo riferimento a dimostrare i 
cambiamenti introdotti. L'art. 27 viene da lontano. Per la prima volta, insieme a Ivana Zomparelli 
dell'Ufficio Tempi del Comune di Roma, ne abbiamo parlato nel corso del 1995 con Livia Turco, 
allora presidente della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. L'on. Turco fu sollecitata a inserire nel Progetto di Legge sui Tempi delle città un articolo 
specifico sulle Banche del Tempo che ne riconoscesse la natura associativa e ne prevedesse 
l'ammissione al sostegno garantito all'associazionismo, sulla base della legge n. 142/1990. riforma 
degli Enti locali. Nel 1995, la maggior parte di voi ancora non sapeva che avrebbe fondato o aderito 
a una Banca del Tempo.

"Una legge tira l'altra" è il titolo dato ai lavori di questa mattina e sta a significare che, dopo la 
legge nazionale, sarebbe utile completare il quadro della legislazione di sostegno con disposizioni 
regionali.
Non è una necessita stringente in quanto siamo in presenza di due leggi nazionali alle quali 
appellarci e cioè:
1) la Legge 142/1990, Riforma degli Enti locali, che al Capo III "Partecipazione popolare" 
stabilisce l'obbligo per gli Enti locali (Comuni, Province e Regioni), nell'ambito delle loro 
prerogative istituzionali, di sostenere e promuovere le libere associazioni dei cittadini;
2) l'art. 27 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 che, chiarendo la natura associativa delle Banche 
del tempo e affidando funzioni di promozione e sostegno agli Enti locali, in primo luogo al Comune 
e sotto forma di servizi, elimina ogni possibile confusione con il volontariato.
In ragione di queste due leggi nazionali, pertanto, anche alle B.T. dovrebbero essere applicate di 
diritto le leggi regionali di sostegno all'Associazionismo o alla Famiglia. La legge 53/art. 27/200, 
inoltre, mette "fuori legge" le Banche del Tempo aperte dalle Amministrazioni Comunali come 
fossero servizi pubblici!

Ho esaminato, tramite il servizio Internet di Ancitel e in parte facilitata dalle segnalazioni pervenute 
da molte banche, le leggi sull'Associazionismo di varie Regioni (Lombardia, E. Romagna, Marche, 
Toscana, Liguria, Puglia, Lazio, Piemonte, Veneto, Abruzzo). Le uniche regioni delle quali non ho 
trovato nulla sono la Sardegna e la Sicilia. Tutte queste leggi permettono alle Banche del Tempo di 
chiedere l'iscrizione ai vari Albi regionale e di accedere agli eventuali benefici previsti. La 
condizione è che si tratti di associazioni con tanto di Statuto registrato. Come diceva ieri Grazia 
Colombo, però, si deve fare molta attenzione. Se la condizione per ottenere i benefici economici è 
snaturare la banca, allora non si deve chiederne il finanziamento. Mentre io ritengo che l'iscrizione 
all'Albo sia opportuna, perché il riconoscimento che ne consegue non soltanto dà visibilità 
istituzionale a questo giovane fenomeno associativo, ma è utile ai rapporti con i comuni o altre 
istituzioni locali alle quali le banche di norma si rivolgono per ottenere l'aiuto in servizi (sede, 
telefono….): aiuto che è spesso condizione di vita o di morte.

Ho esaminato, inoltre, le leggi di alcune Regioni relative al sostegno alla Famiglia e ho trovato 
conferma che in Italia, a meno di una mia svista clamorosa, ci sono due leggi regionali che citano le 
Banche del Tempo: la n. 23/1999 della Regione Lombardia e la n. 27/1989 della Regione Emilia 
Romagna istitutiva dei Centri Famiglie. Quest'ultima è stata la prima legge italiana in assoluto a 
nominare le banche. Ne prevede l'istituzione all'interno di servizi pubblici, denominati appunto 
Centri Famiglie, con il compito di creare nuclei di solidarietà fra le famiglie utenti dei Centri e allo 
scopo di favorire l'inclusione sociale di famiglie comprendenti soggetti a rischio (es. handicappati), 
oppure con difficoltà di integrazione nella realtà locale (es. immigrate). La Banca del Tempo di 
Mirandola e due di Bologna, per fare qualche esempio, sono nate all'interno dei rispettivi Centri 
Famiglie e, poi, si sono aperte all'esterno accogliendo tra i soci che scambiano tempo anche singole 
persone.

La legge n. 23 sulla Famiglia della Regione Lombardia all'art.5 "Promozione dell'associazionismo 
familiare" al comma 1), lettera a) prevede di "organizzare e attivare esperienze di associazionismo 
sociale, atto a favorire il mutuo aiuto domestico e di cura familiare, anche mediante 
l'organizzazione di banche del tempo". Cosa siano le banche del tempo viene definito nel 
successivo comma 6): "per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le 
quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, di 
custodia e assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di 
bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono 
svolte da associazioni senza scopo di lucro".

E' evidente a tutti che la legge 23 della Regione Lombardia classifica le Banche del Tempo come 
una tra le tante Associazioni di Volontariato. Le definisce, infatti, associazioni senza scopo di lucro 
composte da persone disponibili ad offrire parte del proprio tempo a persone bisognose. Ad offrire, 
non a scambiare! Inoltre, le attività di queste persone riguardano la cura e l'assistenza a soggetti e 
famiglie bisognose; ma la cura e l'assistenza sono escluse dalle prestazioni solidali indicate negli 
statuti delle Banche del Tempo italiane!

A me basta questo per affermare che la Legge n. 23 della regione Lombardia è una legge sbagliata. 
Fuori posto, poi, è la collocazione del sostegno alle B.T. in una legge dal titolo "Politiche regionali 
per la Famiglia". Le Banche del Tempo, infatti, sono associazioni di mutuo aiuto tra persone che 
hanno necessità di risolvere i piccoli problemi legati all'organizzazione della vita quotidiana e tali 
problemi non derivano soltanto dalle esigenze famigliari, ma anche individuali e abbracciano 
un'area di bisogno materiale molto vasta. Come abbiamo visto ieri, poi, una parte consistente degli 
scambi di tempo è destinata alla trasmissione dei saperi e alla soddisfazione di esigenze culturali. 
Obiettivamente con la famiglia hanno poco a che spartire.

In conclusione, ritengo che si debbano evitare leggi analoghe da parte di altre Regioni. Anche per 
un motivo di ordine più generale e che ricavo sempre dall'Art. 5, comma 1, laddove sta scritto: "La 
Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà (n.d.r.:analoga alla proximité francese) , in base 
al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente 
svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro 
personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promovendo le associazioni e le 
formazioni di privato sociale rivolte a:….". Non condivido, cioè, il principio di sussidiarietà 
secondo il quale lo Stato si assume l'onere di assolvere le funzioni di assistenza e di cura soltanto 
laddove e a favore di chi non può pagarsi le prestazioni oppure avere a disposizione il volontariato o 
il privato sociale di servizio. Questo non è la mia idea di stato sociale, ma soprattutto disintegra 
l'impianto dello stato sociale, pure scassato, che abbiamo in Italia. Ecco perché ritengo si debbano 
evitare leggi analoghe da parte di altre Regioni.

Le altre leggi di sostegno alla famiglia – es. Marche, Liguria, Lazio, Toscana – non citano le banche 
del Tempo e questo mi rassicura. Le cita, invece la Legge n. 72 del 1997 della Toscana. Anche in 
questo caso ci troviamo di fronte ad una legge che colloca queste associazioni in un ambito non 
discutibile come quello della Lombardia, ma insomma! Il titolo, infatti, è: "Organizzazione e 
promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari integrati". Inoltre, l'art. 27, comma 5 è confuso quasi a dimostrare che 
anche il legislatore non aveva ben chiaro l'argomento trattato. Vediamo cosa dice: "I Comuni, allo 
scopo di favorire servizi di informazione, di mutualità e di partecipazione, sostengono centri di 
riferimento e banche del tempo finalizzati a recepire iniziative e gestire campagne informative, 
correlare la disponibilità allo scambio di prestazioni di competenze e di tempo, facilitare l'auto-
organizzazione e i gruppi di auto-aiuto".

Ora io penso che ritornando a casa voi dobbiate avanzare una richiesta ai Presidenti delle Regioni 
eletti da poco, affinché integrino la legge già esistente in materia di Sostegno dell'Associazionismo 
con il richiamo alle Associazioni Banche del Tempo. Rispettandone le caratteristiche e la natura del 
tutto particolare. E' il caso, ma si tratta di valutarlo caso per caso, di coinvolgere nella vostra 
richiesta il Comune o altra istituzione che sostenga la vostra banca.

Ci sono Regioni (ad esempio la Sardegna e la Sicilia) che non hanno tale legge e, pertanto, 
l'intervento delle Banche del Tempo, oltre ad essere utile per i loro bisogni, è utile a tutte le altre 
associazioni.
Come è tradizione di Tempomat che offre soprattutto servizi, ho preparato un fac simile di lettera 
destinata al Presidente della Regione e un'altra destinata al Presidente del Consiglio regionale e ai 
Presidenti dei gruppi politici in Consiglio. Potrete utilizzarla come traccia nel confronto da aprire 
con il vostro Ente sostenitore e, dopo averne concordato il testo definitivo, le potrete inoltrare ai 
destinatari. E magari inviare per conoscenza alle associazioni presenti nel vostro paese e nella 
vostra città invitandole a fare altrettanto laddove non esiste la legge regionale sull'associazionismo.


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