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IV Conferenza annuale Delle Banche
Tempo italiane
Milano, 16 Giugno 2000
II° SESSIONE: "Una legge tira
l'altra"
Introduzione di Adele Grisendi (Direttore Tempomat-Osservatorio naz.le)
"Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della città e il
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della
solidarietà nelle comunità
locali e per incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini,
associazioni, organizzazioni
ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di
reciproca solidarietà e
interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione
di associazioni denominate
"banche dei tempi".
Gli enti locali per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo
di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione
e informazione. Possono
altresì aderire alle banche dei tempi e stipulate con esse accordi che
prevedano scambi di tempo da
destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o
della comunità locale. Tali
prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche
dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali": firmato Parlamento
Italiano, 22 febbraio 2000.
Questo, come tutte e tutti voi sapete, è l'art. 27 della Legge n. 53 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana l'8 marzo 2000. Dico subito che lo considero
un buon risultato. In gran
parte lo si deve all'on. Elena Cordoni e (non si dovrebbe mai fare, ma…)
anche alla sottoscritta.
Con l'on Cordoni ho avuto parecchi contatti dalla fine dell'estate 1999
in poi. E ho anche sollecitato
l'attenzione al gruppo dei Verdi, tramite l'on. Polo Galletti. Tale gruppo,
infatti, aveva presentato
una buona proposta di legge sui tempi e orari delle città comprensivo
di un articolo ben scritto sulle
B.T..
La prima stesura dell'art. 27 era molto diversa. Le Banche del Tempo vi
apparivano come servizi
pubblici creati in primo luogo dai Comuni per favorire il mutuo aiuto
tra i cittadini e per migliorare
il loro rapporto con le istituzioni. Credo sia sufficiente questo riferimento
a dimostrare i
cambiamenti introdotti. L'art. 27 viene da lontano. Per la prima volta,
insieme a Ivana Zomparelli
dell'Ufficio Tempi del Comune di Roma, ne abbiamo parlato nel corso del
1995 con Livia Turco,
allora presidente della Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza
del Consiglio dei
Ministri. L'on. Turco fu sollecitata a inserire nel Progetto di Legge
sui Tempi delle città un articolo
specifico sulle Banche del Tempo che ne riconoscesse la natura associativa
e ne prevedesse
l'ammissione al sostegno garantito all'associazionismo, sulla base della
legge n. 142/1990. riforma
degli Enti locali. Nel 1995, la maggior parte di voi ancora non sapeva
che avrebbe fondato o aderito
a una Banca del Tempo.
"Una legge tira l'altra" è il titolo dato ai lavori di questa mattina
e sta a significare che, dopo la
legge nazionale, sarebbe utile completare il quadro della legislazione
di sostegno con disposizioni
regionali.
Non è una necessita stringente in quanto siamo in presenza di due leggi
nazionali alle quali
appellarci e cioè:
1) la Legge 142/1990, Riforma degli Enti locali, che al Capo III "Partecipazione
popolare"
stabilisce l'obbligo per gli Enti locali (Comuni, Province e Regioni),
nell'ambito delle loro
prerogative istituzionali, di sostenere e promuovere le libere associazioni
dei cittadini;
2) l'art. 27 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 che, chiarendo la natura
associativa delle Banche
del tempo e affidando funzioni di promozione e sostegno agli Enti locali,
in primo luogo al Comune
e sotto forma di servizi, elimina ogni possibile confusione con il volontariato.
In ragione di queste due leggi nazionali, pertanto, anche alle B.T. dovrebbero
essere applicate di
diritto le leggi regionali di sostegno all'Associazionismo o alla Famiglia.
La legge 53/art. 27/200,
inoltre, mette "fuori legge" le Banche del Tempo aperte dalle Amministrazioni
Comunali come
fossero servizi pubblici!
Ho esaminato, tramite il servizio Internet di Ancitel e in parte facilitata
dalle segnalazioni pervenute
da molte banche, le leggi sull'Associazionismo di varie Regioni (Lombardia,
E. Romagna, Marche,
Toscana, Liguria, Puglia, Lazio, Piemonte, Veneto, Abruzzo). Le uniche
regioni delle quali non ho
trovato nulla sono la Sardegna e la Sicilia. Tutte queste leggi permettono
alle Banche del Tempo di
chiedere l'iscrizione ai vari Albi regionale e di accedere agli eventuali
benefici previsti. La
condizione è che si tratti di associazioni con tanto di Statuto registrato.
Come diceva ieri Grazia
Colombo, però, si deve fare molta attenzione. Se la condizione per ottenere
i benefici economici è
snaturare la banca, allora non si deve chiederne il finanziamento. Mentre
io ritengo che l'iscrizione
all'Albo sia opportuna, perché il riconoscimento che ne consegue non soltanto
dà visibilità
istituzionale a questo giovane fenomeno associativo, ma è utile ai rapporti
con i comuni o altre
istituzioni locali alle quali le banche di norma si rivolgono per ottenere
l'aiuto in servizi (sede,
telefono….): aiuto che è spesso condizione di vita o di morte.
Ho esaminato, inoltre, le leggi di alcune Regioni relative al sostegno
alla Famiglia e ho trovato
conferma che in Italia, a meno di una mia svista clamorosa, ci sono due
leggi regionali che citano le
Banche del Tempo: la n. 23/1999 della Regione Lombardia e la n. 27/1989
della Regione Emilia
Romagna istitutiva dei Centri Famiglie. Quest'ultima è stata la prima
legge italiana in assoluto a
nominare le banche. Ne prevede l'istituzione all'interno di servizi pubblici,
denominati appunto
Centri Famiglie, con il compito di creare nuclei di solidarietà fra le
famiglie utenti dei Centri e allo
scopo di favorire l'inclusione sociale di famiglie comprendenti soggetti
a rischio (es. handicappati),
oppure con difficoltà di integrazione nella realtà locale (es. immigrate).
La Banca del Tempo di
Mirandola e due di Bologna, per fare qualche esempio, sono nate all'interno
dei rispettivi Centri
Famiglie e, poi, si sono aperte all'esterno accogliendo tra i soci che
scambiano tempo anche singole
persone.
La legge n. 23 sulla Famiglia della Regione Lombardia all'art.5 "Promozione
dell'associazionismo
familiare" al comma 1), lettera a) prevede di "organizzare e attivare
esperienze di associazionismo
sociale, atto a favorire il mutuo aiuto domestico e di cura familiare,
anche mediante
l'organizzazione di banche del tempo". Cosa siano le banche del tempo
viene definito nel
successivo comma 6): "per banche del tempo si intendono forme di organizzazione
mediante le
quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo
per attività di cura, di
custodia e assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie
in condizioni di
bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati
alla banca del tempo sono
svolte da associazioni senza scopo di lucro".
E' evidente a tutti che la legge 23 della Regione Lombardia classifica
le Banche del Tempo come
una tra le tante Associazioni di Volontariato. Le definisce, infatti,
associazioni senza scopo di lucro
composte da persone disponibili ad offrire parte del proprio tempo a persone
bisognose. Ad offrire,
non a scambiare! Inoltre, le attività di queste persone riguardano la
cura e l'assistenza a soggetti e
famiglie bisognose; ma la cura e l'assistenza sono escluse dalle prestazioni
solidali indicate negli
statuti delle Banche del Tempo italiane!
A me basta questo per affermare che la Legge n. 23 della regione Lombardia
è una legge sbagliata.
Fuori posto, poi, è la collocazione del sostegno alle B.T. in una legge
dal titolo "Politiche regionali
per la Famiglia". Le Banche del Tempo, infatti, sono associazioni di mutuo
aiuto tra persone che
hanno necessità di risolvere i piccoli problemi legati all'organizzazione
della vita quotidiana e tali
problemi non derivano soltanto dalle esigenze famigliari, ma anche individuali
e abbracciano
un'area di bisogno materiale molto vasta. Come abbiamo visto ieri, poi,
una parte consistente degli
scambi di tempo è destinata alla trasmissione dei saperi e alla soddisfazione
di esigenze culturali.
Obiettivamente con la famiglia hanno poco a che spartire.
In conclusione, ritengo che si debbano evitare leggi analoghe da parte
di altre Regioni. Anche per
un motivo di ordine più generale e che ricavo sempre dall'Art. 5, comma
1, laddove sta scritto: "La
Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà (n.d.r.:analoga
alla proximité francese) , in base
al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono
essere più adeguatamente
svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali
in cui si svolge la loro
personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promovendo
le associazioni e le
formazioni di privato sociale rivolte a:….". Non condivido, cioè, il principio
di sussidiarietà
secondo il quale lo Stato si assume l'onere di assolvere le funzioni di
assistenza e di cura soltanto
laddove e a favore di chi non può pagarsi le prestazioni oppure avere
a disposizione il volontariato o
il privato sociale di servizio. Questo non è la mia idea di stato sociale,
ma soprattutto disintegra
l'impianto dello stato sociale, pure scassato, che abbiamo in Italia.
Ecco perché ritengo si debbano
evitare leggi analoghe da parte di altre Regioni.
Le altre leggi di sostegno alla famiglia – es. Marche, Liguria, Lazio,
Toscana – non citano le banche
del Tempo e questo mi rassicura. Le cita, invece la Legge n. 72 del 1997
della Toscana. Anche in
questo caso ci troviamo di fronte ad una legge che colloca queste associazioni
in un ambito non
discutibile come quello della Lombardia, ma insomma! Il titolo, infatti,
è: "Organizzazione e
promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità:
riordino dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari integrati". Inoltre, l'art. 27, comma 5
è confuso quasi a dimostrare che
anche il legislatore non aveva ben chiaro l'argomento trattato. Vediamo
cosa dice: "I Comuni, allo
scopo di favorire servizi di informazione, di mutualità e di partecipazione,
sostengono centri di
riferimento e banche del tempo finalizzati a recepire iniziative e gestire
campagne informative,
correlare la disponibilità allo scambio di prestazioni di competenze e
di tempo, facilitare l'auto-
organizzazione e i gruppi di auto-aiuto".
Ora io penso che ritornando a casa voi dobbiate avanzare una richiesta
ai Presidenti delle Regioni
eletti da poco, affinché integrino la legge già esistente in materia di
Sostegno dell'Associazionismo
con il richiamo alle Associazioni Banche del Tempo. Rispettandone le caratteristiche
e la natura del
tutto particolare. E' il caso, ma si tratta di valutarlo caso per caso,
di coinvolgere nella vostra
richiesta il Comune o altra istituzione che sostenga la vostra banca.
Ci sono Regioni (ad esempio la Sardegna e la Sicilia) che non hanno tale
legge e, pertanto,
l'intervento delle Banche del Tempo, oltre ad essere utile per i loro
bisogni, è utile a tutte le altre
associazioni.
Come è tradizione di Tempomat che offre soprattutto servizi, ho preparato
un fac simile di lettera
destinata al Presidente della Regione e un'altra destinata al Presidente
del Consiglio regionale e ai
Presidenti dei gruppi politici in Consiglio. Potrete utilizzarla come
traccia nel confronto da aprire
con il vostro Ente sostenitore e, dopo averne concordato il testo definitivo,
le potrete inoltrare ai
destinatari. E magari inviare per conoscenza alle associazioni presenti
nel vostro paese e nella
vostra città invitandole a fare altrettanto laddove non esiste la legge
regionale sull'associazionismo.
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